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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 18 pagine

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2La tassa amministrativa per l’attribuzione di un numero attribuito individualmente ammonta a 90 franchi.

3La tassa amministrativa per l’attribuzione di un numero breve è calcolata in base al tempo impiegato. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornito- re di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali.

4Per la riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 199712 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), la tassa amministrativa è calcolata in base al tempo impiegato, se le tasse amministrative calcolate in base ai capoversi 1 o 2 sono eccessive.

5La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata per la tra- smissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale ammonta a 35 franchi.

6La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata e di un identificativo in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana ammonta a 110 franchi.

7La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 110 franchi.

8La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 110 franchi.

9Se l’attribuzione di un elemento d’indirizzo comporta un onere eccessivo, la tassa è calcolata in base al tempo impiegato.

Art. 45 Gestione degli elementi d’indirizzo

1La tassa amministrativa annua per la gestione di un indicativo, di una serie di numeri, di un numero breve per la libera scelta del fornitore di servizio per i colle- gamenti nazionali e internazionali o di un decimo di DNIC ammonta a 200 franchi.

2La tassa amministrativa per la gestione di un numero attribuito individualmente ammonta a partire dall’anno successivo all’attribuzione:

a. a 42 franchi l’anno per ogni titolare e indirizzo di fatturazione; e

b. a 12 franchi l’anno per ogni numero attribuito individualmente.

3La tassa amministrativa per la gestione di un numero breve ammonta a 1500 franchi l’anno per ogni titolare. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali.

4La tassa amministrativa annua per la gestione di un altro elemento d’indirizzo, ad eccezione di ISPC e ICD, ammonta a 100 franchi. La tassa amministrativa annua per un ISPC ammonta a 750 franchi. Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un ICD.

12 RS 784.104