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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 18 pagine

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prezzo di base della frequenza per il coefficiente di larghezza di banda e il coeffi- ciente di territorio.

2Il prezzo di base della frequenza ammonta a 5200 franchi.

3Il coefficiente di larghezza di banda corrisponde alla parte della larghezza di banda attribuita nella concessione espressa in MHz, non utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi.

4Il coefficiente di territorio corrisponde al numero dei canali di frequenza attribuiti per la copertura di una regione geografica ben definita nella concessione.

Art. 15 Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni su onde corte o onde lunghe è determinata in base alla larghezza di banda complessiva attribuita come segue:

Larghezza di banda complessiva Tassa

fino a 1 kHz 150 franchi

da più di 1 kHz fino a 2 kHz 180 franchi

da più di 2 kHz fino a 4 kHz 210 franchi

da più di 4 kHz fino a 8 kHz 255 franchi

da più di 8 kHz fino a 16 kHz 300 franchi

da più di 16 kHz fino a 32 kHz 360 franchi

da più di 32 kHz fino a 64 kHz 420 franchi

da più di 64 kHz fino a 125 kHz 495 franchi

da più di 125 kHz fino a 250 kHz 600 franchi

da più di 250 kHz fino a 500 kHz 705 franchi

da più di 500 kHz fino a 1 MHz 840 franchi

da più di 1 MHz fino a 2 MHz 1005 franchi

da più di 2 MHz fino a 4 MHz 1200 franchi

da più di 4 MHz fino a 8 MHz 1425 franchi

da più di 8 MHz 1680 franchi

Art. 16 Altre concessioni di radiocomunicazione

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni per i radar terrestri, le prove di radiocomunicazione e le dimostrazioni di radiocomunicazione ammonta ogni anno a 48 franchi.

Art. 17 Esenzione dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione

1La diffusione di programmi radiotelevisivi ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 LTC nonché le organizzazioni, i beneficiari istituzionali e le persone ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 LTC sono esentati dalle tasse di concessione.

2Sono considerate imprese di trasporti pubblici secondo l’articolo 39 capoverso 5 lettera b LTC: