Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine

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Art. 116 Numero d’identificazione delle imprese

Sono soppressi soltanto i rimandi agli articoli 164 e 152.

Art. 117 Sede, domicilio legale nonché altri indirizzi

Il capoverso 3 è leggermente adeguato, perché l’articolo 2 riformula la definizione dell’indirizzo c/o. Resta per contro immutata l’esigenza di un documento giustificativo con una dichiarazione del domiciliatario.

Se le circostanze danno l’impressione che il domicilio notificato non sia un indirizzo vero e proprio, l’ufficio del registro di commercio dovrà valutare in base a contratti di locazione o estratti del registro fondiario se non è necessaria una dichiarazione del domiciliatario.

Il capoverso 5 indica gli esempi concreti più frequenti di un «altro indirizzo», ovvero l’indirizzo di liquidazione e la casella postale. Diversamente che l’indirizzo legale, l’«altro indirizzo» non deve trovarsi né nello stesso Comune né nello stesso Cantone della sede.

Art. 118 Scopo

Ai fini di una presentazione armonizzata degli estratti del registro di commercio, viene meno la facoltà dell’ufficio del registro di commercio di abbreviare lo scopo dell’ente giuridico. Per l’iscrizione l’ufficio del registro di commercio riprende la formulazione dello scopo come figura nella notificazione, nello statuto o nell’atto di fondazione.

Art. 119 Dati personali

Per iscrivere una persona fisica basta un nome scritto per esteso. Come ulteriore identificatore è pubblicato il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.

Il capoverso 3 precisa che le indicazioni relative agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio sono richieste anche per gli enti giuridici non iscritti o, ad esempio, iscritti all’estero.

Stando alla prassi usuale, le comunioni giuridiche che non possono essere iscritte (p. es. le società semplici o le comunioni ereditarie) sono registrate con un’osservazione nelle indicazioni personali (p. es.: comunione ereditaria di A composta da X, Y e Z). In passato questa prassi era prevista dalla direttiva all’attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l’esame delle ditte e dei nomi.

Art. 123 Iscrizione presso la nuova sede

Secondo l’articolo 936 capoverso 2 CO gli statuti sono resi gratuitamente accessibili in Internet, quindi non occorre più fornire lo statuto legalizzato dell’ente giuridico come documento giustificativo.

I capoversi 3 e 4 precisano che l’ufficio del registro di commercio è competente soltanto per la verifica del trasferimento della sede e che non è tenuto a verificare nuovamente tutti i documenti giustificativi presentati alla sede precedente.