Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine

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Art. 14 Indice centrale delle ditte (Zefix)

La strategia del Consiglio federale Open Government Data (OGD) 2014 – 2018 si prefigge in particolare l’obiettivo di rendere disponibili i dati delle autorità. A tal fine, la Confederazione mette a disposizione del pubblico i propri dati in formato aperto e leggibile elettronicamente in vista del loro libero riutilizzo. Per pubblicare i dati come OGD occorre una base legale. I dati necessari all’identificazione dell’ente giuridico sono in particolare la ditta, lo scopo, la forma giuridica e il numero d’identificazione.

Art. 14a Banca dati centrale delle persone

Secondo il capoverso 1 la Confederazione è responsabile per la protezione e la sicurezza dei dati della banca dati centrale delle persone nonché per la legalità del corrispondente trattamento dei dati, perché ne è il gestore. Prende i provvedimenti necessari per evitare l’uso abusivo dei dati. La Confederazione è responsabile in particolare dell’allineamento dei dati con la banca dati UPI e della gestione del NAVS13 nella banca dati centrale delle persone.

Secondo l’articolo 928b capoverso 3 CO, la registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio. Il capoverso 2 della presente disposizione precisa che questi ultimi sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati. Gli uffici cantonali del registro di commercio accedono alla banca dati centrale delle persone mediante interfacce web in una rete protetta e non pubblica. L’uso sistematico del numero d’assicurato AVS, permetterà di allineare periodicamente la banca dati centrale delle persone con la banca dati UPI e quindi di mantenere i dati aggiornati. Così gli uffici cantonali del registro di commercio, quando registrano dati su persone fisiche nel quadro di un’operazione d’iscrizione, possono, se del caso, accedere ai dati già disponibili di tale persona, importarli nelle proprie banche dati cantonali e verificare che i dati notificati siano aggiornati e corretti. In qualità di gestore della banca dati centrale delle persone, l’UFRC può svolgere compiti amministrativi centrali mediante un’apposita applicazione. Ulteriori spiegazioni al riguardo saranno disponibili in futuro sotto forma di direttiva.

Art. 15 Principi della notificazione e della prova documentale

Visto che il principio della notificazione e quello della prova documentale sono menzionati all’articolo 929 capoversi 2 e 3 e il termine è disciplinato dall’articolo 26, l’articolo 15 può essere abrogato.

Art. 16 Contenuto, forma e lingua

Nel capoverso 3 è modificato unicamente il rimando agli articoli 12b–12c, poiché il 1° febbraio 2018 l’articolo 12d è stato abrogato.