Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine
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Art. 27 e 28 Rettificazione e complemento
Gli uffici del registro di commercio rettificano già da tempo le iscrizioni sbagliate e completano quelle incomplete. Visto che si tratta di iscrizioni d’ufficio, è creata una base legale a tal fine. Entrambi i tipi di correzione devono sempre figurare nel registro giornaliero e l’iscrizione deve menzionare che si tratta di una rettificazione o di un complemento. L’obiettivo delle rettificazioni e dei complementi è di far sì che il registro del commercio rifletta i fatti notificati in modo chiaro e corretto. In futuro il registro principale potrà essere corretto soltanto mediante rettificazioni o complementi. La possibilità di effettuare correzioni secondo l’articolo 9 capoverso 4 è soppressa.
La rettificazione si limita ai cosiddetti errori tipografici dell’ufficio del registro di commercio, quali gli errori di ortografia o di battitura nel testo oppure gli errori in occasione dell’iscrizione dell’importo del capitale o del valore nominale delle azioni.
L’ufficio del registro di commercio può registrare un complemento a un’iscrizione soltanto se il fatto è stato notificato e documentato a una data anteriore e se l’ufficio del registro di commercio non l’ha iscritto per errore.
La rettificazione di iscrizioni o l’aggiunta di complementi è quindi possibile soltanto in misura limitata. Gli enti giuridici non potranno far cambiare le iscrizioni a piacimento e a posteriori mediante rettificazioni o complementi. In particolare non sarà possibile correggere a posteriori errori o fatti che, benché previsti, non si sono realizzati. Per procedere a simili correzioni occorre notificare la modifica del fatto corrispondente, sempreché ciò sia giuridicamente possibile e ammesso.
Art. 29a Set di caratteri
L’articolo 29a definisce il set di caratteri per le iscrizioni nel registro di commercio che è identico a quello usato per il registro dello stato civile secondo l’articolo 80 dell’ordinanza del 28 aprile 200411 sullo stato civile (OSC). In questo modo è garantito che l’iscrizione, in particolare dei nomi personali, corrisponda a quella del registro dello stato civile.
I caratteri ammessi per la formazione di una ditta sono contenuti nella Direttiva del 1° luglio 2016 all’attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l’esame delle ditte e dei nomi12.
Art. 34 Validità giuridica delle iscrizioni
La validità giuridica è disciplinata dall’articolo 936a capoverso 1 CO.
Art. 36 Obbligo di iscrizione e iscrizione volontaria
L’obbligo di iscrizione per le ditte individuali, le condizioni dell’iscrizione volontaria e le deroghe all’obbligo di iscrizione sono disciplinate dall’articolo 931 CO.
11 RS 211.112.2
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