Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine
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dell’ufficio del registro di commercio menziona le conseguenze giuridiche di un’eventuale omissione.
Art. 152a Notificazioni delle diffide dell’ufficio del registro di commercio
Dal momento in cui la diffida avvia una procedura con conseguenze giuridiche, occorre notificarla all’ente giuridico per garantire il diritto costituzionale di essere sentito. Visto che la notificazione è disciplinata sul modello degli articoli 138–141 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200814 (CPC), si rimanda, per questioni d’interpretazione, alla dottrina e alla giurisprudenza relative al CPC. La notificazione può avvenire contro ricevuta o per via elettronica. Se l’ente giuridico doveva concretamente aspettarsi una diffida dall’ufficio del registro di commercio, la notificazione può anche essere fittizia. Se il domicilio legale iscritto nel registro di commercio non è più attuale, non vi può essere preso in consegna alcun invio. In questo caso la notificazione può anche essere fatta nel FUSC. Prima di procedere alla pubblicazione, l’ufficio del registro di commercio deve tuttavia esaurire, con un dispendio di mezzi ragionevole, tutti gli strumenti di lavoro a sua disposizione (informazioni delle autorità, elenchi ufficiali, motori di ricerca in Internet ecc.) per individuare un eventuale domicilio legale nuovo, non ancora iscritto. In questo contesto si rimanda all’articolo 928a CO sulla collaborazione tra le autorità. La diffida nel FUSC può essere pubblicata soltanto se è provato (p. es. mediante nota nell’incarto) che le debite, ragionevoli ricerche sono rimaste infruttuose. I tribunali15 hanno criticato la procedura attuale e constatato la nullità delle decisioni, perché una diffida affrettata nel FUSC viola il diritto di essere sentito.
Una pubblicazione nel FUSC può essere fatta senza ulteriori verifiche se, considerate le circostanze, una notificazione è impossibile o comporta un onere straordinario. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui la notificazione deve essere fatta all’estero, perché una persona domiciliata all’estero gestisce un’impresa soggetta a iscrizione in Svizzera.
Art. 153 Decisione
Se l’ente giuridico non rispetta il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio stabilisce l’ulteriore modo di procedere. Se vi è una lacuna nell’organizzazione dell’ente giuridico, il caso è trasmesso al competente giudice o alla competente autorità. Secondo il capoverso 3 l’emanazione di una decisione impugnabile nei confronti dell’ente giuridico non è necessaria a tal fine.
Se procede d’ufficio a un’iscrizione, a una modifica o a una cancellazione nel registro del commercio, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione formale all’attenzione dell’ente giuridico. Il capoverso 1 lettere a–d precisa il contenuto della decisione. L’emanazione della decisione e un’eventuale procedura di ricorso sono rette dal diritto cantonale in materia di procedura amministrativa fatto salvo l’articolo 942 CO. Se la decisone è passata in giudicato, l’ufficio del registro di commercio procede all’iscrizione senza indugio.
14 RS 272
15 Decisioni del 2 settembre 2014 (ZK 14 325/326) e del 31 maggio2016 (ZK 16 217) della corte d’appello del Cantone di Berna e decisione del 10 marzo 2010 (VB.2009.00699) del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.