Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine

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Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea

È modificata soltanto la frase introduttiva. Introducendo il termine «in particolare» l’elenco perde il carattere esaustivo.

Art. 169 Qualità dei dati

La revisione si limita a modificare il titolo e il capoverso 1 dal punto di vista redazionale.

2.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio

Art. 1 Obbligo di pagare gli emolumenti

Per «autorità del registro di commercio» s’intendono gli uffici del registro di commercio, le autorità cantonali di vigilanza e l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). La presente ordinanza non disciplina le spese delle autorità di ricorso per le procedure di ricorso contro una decisione formale di un’autorità del registro di commercio.

Nella presente ordinanza il termine «decisione» ha un’accezione più ampia di quella che ha, ad esempio, nella procedura amministrativa. Per decisione s’intendono in primo luogo le istruzioni e le iscrizioni delle autorità del registro di commercio. Le «prestazioni» comprendono tutte le attività delle autorità del registro di commercio che non sfociano direttamente in un’iscrizione nel registro di commercio. Si tratta in primo luogo di attività svolte su domanda di terzi, quali verifiche giuridiche, informazioni, pareri, copie di atti, ricerche su ditte, verifiche preliminari riguardo a iscrizioni eccetera.

Nonostante si tratti di un’ordinanza sugli emolumenti della Confederazione, manca il rimando all’ordinanza generale dell’8 settembre 200418 sugli emolumenti (OgeEm). Il motivo è che l’ordinanza è applicata anche dalle autorità cantonali. Svariate disposizioni dell’OgeEm sono state riprese in parte letteralmente, il che permette di far capo alla dottrina e alla giurisprudenza relativa all’OgeEm per le questioni d’interpretazione.

Secondo il capoverso 2 se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell’emolumento.

Art. 2 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Secondo il capoverso 1 l’autorità del registro di commercio non riscuote emolumenti per le iscrizioni ordinate da altri servizi nell’esercizio della loro attività ufficiale. Questo è il caso, ad esempio, dei tribunali che dichiarano il fallimento di un ente giuridico e lo devono comunicare all’ufficio del registro di commercio. Non sono

18 RS 172.041.1