Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine
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Inoltre i fatti già iscritti sono ripresi immutati. Giusta il capoverso 6, i fatti iscritti in un’altra lingua presso la sede precedente non saranno più tradotti. Il fatto di avere estratti del registro in più lingue è una conseguenza della realtà plurilingue della Svizzera.
Art. 125 Trasmissione dei documenti giustificativi
I documenti giustificativi in forma elettronica dovrebbero anche essere trasmessi elettronicamente. Alla stregua di quanto vale per la comunicazione elettronica, la trasmissione dei documenti giustificativi deve tuttavia essere criptata.
Art. 127 Trasferimento in Svizzera della sede di un ente giuridico estero
Secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 198313 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE), l’ufficiale del registro di commercio rinvia in tutti i casi all’autorità di prima istanza, prima della cancellazione, la persona giuridica oppure la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la propria sede dalla Svizzera all’estero. Il capoverso 2 è pertanto completato di conseguenza.
Art. 130 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
L’ufficio del registro di commercio competente per la verifica deve informare gli uffici del registro di commercio partecipanti non appartenenti al medesimo distretto del registro soltanto in merito alle iscrizioni da operare. Le corrispondenti notificazioni non devono più essere trasmesse.
Art. 133 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
L’ufficio del registro di commercio competente per la verifica deve informare gli uffici del registro di commercio partecipanti non appartenenti al medesimo distretto del registro soltanto in merito alle iscrizioni da operare. Le corrispondenti notificazioni e le copie autentiche dei documenti giustificativi non devono più essere trasmesse.
Art. 152 Contenuto delle diffide dell’ufficio del registro di commercio
Le procedure d’ufficio finora disciplinate dagli articoli 152–155 si trovano ora negli articoli 934, 934a, 938 e 939 CO. Il denominatore comune di queste procedure è che sono precedute da una diffida dell’ufficio del registro del commercio. In questo contesto conviene prevedere un modo di procedere uniforme.
La diffida dell’ufficio del registro di commercio presuppone che l’ente giuridico sia in mora per quanto concerne l’iscrizione che deve effettuare (cfr. art. 933 cpv. 1 CO). La diffida deve essere fatta per scritto, contenere una breve motivazione e indicare i passi da intraprendere. L’ente giuridico deve poter capire cosa gli viene chiesto e perché. Il termine viene stabilito a discrezione dell’ufficio del registro di commercio e il suo rispetto è disciplinato per analogia dall’articolo 26. La diffida