Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine
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Art. 153a, 153b, 153c, 154, 155 e 156 Abrogati
Queste disposizioni sono abrogate, perché ora le iscrizioni d’ufficio sono disciplinate dagli articoli 934, 934a, 938, 939 CO e dagli articoli 152 e 153 ORC.
Art. 157 Determinazione delle imprese soggette all’obbligo di iscrizione e di
modifiche dei fatti iscritti
Gli uffici del registro di commercio verificano periodicamente se le iscrizioni nel registro di commercio sono ancora attuali per evitare « enti fantasma ». L’obbligo di verifica previsto al capoverso 4 non equivale a una diffida secondo l’articolo 152, ma può sfociare in una diffida. Nella raccomandazione 4, il CDF ha chiesto la verifica delle iscrizioni a intervalli regolari.
Art. 158 Comunicazione e iscrizione del fallimento
L’elenco delle fattispecie di cui al capoverso 1 era incompleto finora. È stato introdotto un chiarimento per evitare che la revoca del fallimento sia confusa con l’annullamento dell’apertura della procedura fallimentare da parte dell’autorità di ricorso. Il presente articolo menziona ora anche la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità di ricorso.
Se l’assemblea dei creditori nomina un’amministrazione speciale del fallimento e se il fallito è iscritto nel registro del commercio, secondo l’articolo 43 capoverso 2 del regolamento del 13 luglio 191116 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), l’ufficio dei fallimenti comunica anche all’ufficio del registro di commercio che il fallimento è posto sotto amministrazione speciale.
Art. 159 Contenuto dell’iscrizione del fallimento
Come per l’articolo 158, s’introducono la conferma e l’annullamento della dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità di ricorso. La lettera c prevede ora l’iscrizione di un’amministrazione speciale del fallimento.
Ai fini della completezza, il contenuto dell’iscrizione in seguito alla chiusura della procedura fallimentare è disciplinato in un capoverso separato (lett. f). Finora il capoverso 6 lettera a prevedeva unicamente la data della chiusura della procedura fallimentare. Nella pratica la chiusura della procedura fallimentare e la cancellazione possono continuare a essere pubblicate assieme.
Art. 159a Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento
Il termine d’opposizione di cui al capoverso 1 è adeguato al termine di due anni previsto nell’articolo 230 capoverso 3 della legge federale dell’11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Nei due anni successivi alla sospensione della procedura di fallimento, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento. Questa modifica serve anche all’informazione di terzi, poiché l’iscrizione della sospensione del fallimento per mancanza di attivi figura più a lungo nel registro.
16 RS 281.32
17 RS 281.1