Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine

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grande interesse a conoscere le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio e le loro motivazioni, visto che la giurisprudenza relativa al registro di commercio è relativamente scarsa. Anche se la decisione formale non è impugnata, il suo contenuto è rilevante per un’applicazione corretta e uniforme del diritto federale.

Art. 5a Informazione reciproca delle autorità di vigilanza sulla loro attività

di vigilanza

Per coordinare meglio l’attività di vigilanza tra Confederazione e Cantoni, le autorità cantonali di vigilanza presentano all’alta vigilanza un rapporto d’attività annuale. In contropartita, secondo l’articolo 5 capoverso 3 possono consultare a titolo informativo i rapporti sulle ispezioni dell’alta vigilanza. Questa disposizione attua la raccomandazione 7 del CDF.

Art. 9 Registro principale

L’ufficio del registro di commercio potrà modificare le iscrizioni soltanto mediante rettificazioni (articolo 27) o complementi (articolo 28).

Art. 10 Deroghe

L’articolo 936 CO disciplina la pubblicità del registro di commercio. Il presente articolo definisce le deroghe alla pubblicità. Sono menzionati, come finora, la corrispondenza, le copie di documenti di identità che possono essere distrutte secondo l’articolo 24a capoverso 4, e i documenti determinanti per l’opting-out secondo l’articolo 62. Nonostante l’articolo 936 capoverso 1 CO già precisi che il numero d’assicurato AVS non è pubblico, la lettera a lo ripete ai fini di completezza.

Art. 11 Consultazione ed estratti

Le aliquote degli emolumenti per le prestazioni delle autorità del registro di commercio sono indicate nell’ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio.

Art. 12 Offerta elettronica

L’articolo 936 capoverso 2 CO disciplina l’offerta elettronica in Internet. Gli uffici del registro di commercio non devono autenticare le notificazioni e i documenti giustificativi prima di renderli accessibili gratuitamente in Internet. Chi ad esempio ha bisogno di un esemplare di uno statuto legalizzato può, come finora, ritirarlo presso l’ufficio del registro di commercio dietro pagamento di un emolumento.

Art. 13 Ricerche su ditte e nomi

Come finora l’UFRC effettua su richiesta ricerche su ditte e nomi nella banca dati centrale degli enti giuridici. Mettendo a disposizione la piattaforma Internet Regix, l’UFRC offre una ricerca su ditte e nomi completamente elettronica. La banca dati centrale degli enti giuridici corrisponde all’attuale registro centrale.