Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 19 pagine

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Art. 17 Persone che notificano l’iscrizione

Il capoverso 1 estende la cerchia delle persone che possono notificare iscrizioni per un ente giuridico anche a tutte le persone autorizzate a rappresentare l’ente giuridico, ovvero con diritto di firma.

Prevede inoltre che anche terzi con procura, ad esempio un notaio o un fiduciario che rappresenta l’ente giuridico, possano presentare e firmare una notificazione. La procura deve essere firmata da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico con firma individuale. Nella pratica si continuerà a permettere che due o più membri con firma collettiva firmino congiuntamente la procura. La modifica è tesa a promuovere la notificazione elettronica, in particolare da parte dei consulenti aziendali professionali, degli avvocati e dei notai. Anche il CDF ha chiesto il rafforzamento del governo elettronico nel campo del registro di commercio (n. 2.2 del suo rapporto).

Il capoverso 2 lettera b prevede che anche le persone giuridiche iscritte presso un altro ente giuridico in qualità di titolari di una funzione (p. es. come ufficio di revisione) possano notificare autonomamente le indicazioni sulla loro persona (p. es. una modifica della loro ditta) all’ente giuridico presso il quale sono iscritte.

Art. 18 Firma

Nel capoverso 1 è cancellato il secondo periodo, perché l’articolo 17 ammette la notifica da parte di un rappresentante. Il nuovo capoverso 3biscorrisponde all’articolo 24a capoverso 3.

Art. 21 Firme

Il nuovo capoverso 2biscorrisponde all’articolo 24a capoverso 3.

Art. 24a Identificazione di persone fisiche

Il primo periodo del capoverso 4 è leggermente adeguato, visto che ora le deroghe al principio della pubblicità sono disciplinate dall’articolo 10.

Art. 24b Dati per l’identificazione

Secondo la lettera h, il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone assegnato a una persona fisica deve essere menzionato in occasione di un’iscrizione successiva. In conformità con l’articolo 2 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 200110 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità, LDI), sono registrati anche gli eventuali cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata contenuti nel documento.

Art. 26 Termine

L’articolo 26 corrisponde al vigente capoverso 3 dell’articolo 15.

10 RS 143.1