Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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Figura 5 – Applicazione con o senza fondo di compensazione Cantoni

Fondo SH, SG, GR, VD, VS, GE, JU

Senza fondo ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BL, BS, TI

1.4 Necessità di agire e obiettivi

1.4.1 Perequazione degli oneri

L’AVS, l’AI, le IPG (compresa l’indennità di maternità) e l’assicurazione contro la disoccupazione dispongono di un fondo di compensazione separato gestito dalla Confederazione. Nel caso delle prime tre assicurazioni, le casse di compensazione non operano per proprio conto e non devono dunque finanziare le proprie uscite per le prestazioni con le proprie entrate derivanti dai contributi. Le casse di compensazione versano i contributi riscossi, indipendentemente dal volume delle prestazioni, al fondo di compensazione, da cui ricevono a loro volta denaro per pagare le prestazioni dovute. Le casse di compensazione fungono dunque da organo d’incasso e di pagamento per il fondo.

Per contro, la LAFam non prescrive la costituzione di un fondo di compensazione per la gestione degli assegni familiari, delegando il finanziamento, e quindi anche la decisione relativa a una perequazione degli oneri con o senza fondo, interamente ai Cantoni (art. 16 cpv. 1 LAFam). La mancanza di una perequazione degli oneri comporta un’enorme differenza tra le aliquote di contribuzione delle singole casse o dei singoli datori di lavoro. Il Parlamento ritiene che questo sia in contraddizione con il principio di solidarietà, su cui si fondano gli altri rami delle assicurazioni sociali. Per questo motivo intende imporre ai Cantoni l’introduzione di una perequazione completa degli oneri, in modo che gli oneri per il finanziamento degli assegni familiari siano ripartiti equamente tra tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori indipendenti.

1.4.2 Fondo LAF

Attualmente il Fondo LAF non svolge più una funzione significativa. Già il tasso d’interesse legale del 4 per cento permetteva di ridurre le quote cantonali soltanto di circa il 5 per cento. Negli ultimi due anni, inoltre, il Fondo non ha più generato interessi attivi, cosicché non ha più potuto raggiungere il suo scopo, ovvero sgravare i Cantoni. Per questo motivo, seguendo tra l’altro la raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF)24, si propone di sciogliere il finanziamento speciale e, invece di pagare interessi annui, di versare il suo saldo ai Cantoni in proporzione agli assegni familiari nell’agricoltura accordati nel cantone. Il versamento del capitale del Fondo ai Cantoni è perfettamente in linea con lo scopo originario del Fondo, ovvero ridurre i contributi dei Cantoni al finanziamento degli assegni.

1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

Poiché il mandato del Parlamento è inequivocabile, non è stata esaminata alcuna alternativa per la modifica di legge richiesta con la mozione.

L’avamprogetto offre comunque l’opportunità di valutare se siano necessarie ulteriori modifiche della LA-Fam per risolvere problemi normativi attinenti al sistema degli assegni familiari. Nel quadro del programma del Consiglio federale 2016–2019 per lo sgravio amministrativo delle imprese, l’UFAS ha commissionato all’Istituto di studi economici di Basilea (IWSB) uno studio concernente un check-up della regolamentazione nell’ambito degli assegni familiari25. In questo contesto sono stati analizzati i costi per le imprese derivanti dalla regolamentazione in materia e sono state proposte misure per la loro riduzione. Nel dicembre del 2017 queste ultime sono state valutate congiuntamente dal Forum PMI (commissione extraparlamentare preposta all’esame delle regolamentazioni nell’ottica delle PMI) e dai responsabili di alcune CAF, i quali sono giunti alla conclusione che vanno considerate soltanto due delle possibilità d’intervento illustrate. A loro avviso, entrambe vanno valutate alla luce del prosieguo dei dibattiti parlamentari sulla mozione in questione, poiché il suo eventuale accoglimento potrebbe incidere sostanzialmente sul risultato dell’esame.

La prima opzione d’intervento concerne il diritto all’autorizzazione delle casse di compensazione AVS professionali e delle CAF autonome quali agenzie di conteggio delle CAF cantonali. Secondo il diritto vigente, spetta ai Cantoni decidere se autorizzare o meno agenzie di conteggio. Nel rapporto si chiede che in tutti i Cantoni sia consentito alle casse di compensazione AVS professionali e alle CAF professionali e interprofes-

24 Subventionsprüfung Familienzulagen in der Landwirtschaft, rapporto del 28 ottobre 2019; disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) all’indirizzo Internet www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

25 «Regulierungs-Check-up im Bereich des FamZG», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 2/17, disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) all’indirizzo Internet www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Ricerca e valutazione > Rapporti di ricerca > inserire nel campo di ricerca «2/17».