Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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Ogni Stato applica norme proprie per quanto riguarda le prestazioni familiari. Negli Stati europei le prestazioni familiari sono finanziate in modo eterogeneo, prevalentemente mediante le entrate fiscali. Di conseguenza, per quanto concerne la perequazione degli oneri e lo scioglimento del Fondo LAF non è possibile paragonare la normativa svizzera con quella degli Stati membri dell’UE/AELS.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Perequazione degli oneri

Il progetto impone ai Cantoni di introdurre una perequazione completa degli oneri per gli assegni familiari per i salariati e i lavoratori indipendenti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica di legge. Una perequazione completa degli oneri può essere realizzata effettuando a posteriori il pagamento di un importo differenziale rispetto al tasso di rischio cantonale oppure introducendo un’aliquota di contribuzione unica per tutte le CAF attive in un Cantone30. Per questo sistema vanno considerati unicamente gli assegni versati in virtù della LAFam. Eventuali assegni più elevati o supplementari versati su base volontaria non possono essere inclusi nella perequazione degli oneri, poiché non fanno parte della comunità solidale nel quadro della LAFam e del diritto cantonale che si basa su di essa31.

I Cantoni avranno la facoltà di decidere se introdurre una perequazione degli oneri comune o separata per gli assegni familiari per i salariati e per i lavoratori indipendenti. Spetterà loro anche stabilire se i pagamenti compensativi saranno calcolati, fatturati e gestiti da un organo cantonale oppure se la perequazione degli oneri avverrà tramite un fondo. I Cantoni definiranno inoltre l’esigibilità dei pagamenti compensativi nonché la procedura di diffida e la regolamentazione degli interessi di mora.

3.1.2 Fondo LAF

Il progetto prevede che la Confederazione sciolga il fondo istituito con l’accantonamento previsto per legge per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti e versi ai Cantoni il suo saldo di 32,4 milioni di franchi entro due anni, in proporzione agli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel singolo Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica della LAF. In origine, l’accantonamento era costituito da contributi della Confederazione, dei Cantoni e del settore economico. Poiché gli interessi del Fondo LAF erano integralmente destinati ai Cantoni (2017: 1,3 mio. fr.), appare però giustificato che il capitale venga ripartito esclusivamente tra di essi.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Perequazione degli oneri: l’introduzione di una perequazione completa degli oneri non comporterà per principio spese supplementari. Le spese per il finanziamento degli assegni saranno soltanto ripartite. Le spese derivanti dall’applicazione della perequazione degli oneri dovrebbero essere minime e dipenderanno dall’impostazione dei sistemi adottati dai singoli Cantoni.

Fondo LAF: con lo scioglimento del Fondo LAF i flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni per il finanziamento degli assegni familiari nell’agricoltura verranno semplificati. Inoltre, poiché da due anni non genera più interessi, il Fondo non raggiunge più il suo scopo, ovvero ridurre i contributi dei Cantoni. Considerate queste premesse, secondo il CDF anche le spese amministrative per la gestione del finanziamento speciale non sono piu' giustificate. .

3.3 Attuazione

La disposizione relativa alla perequazione degli oneri richiede disposizioni d’esecuzione a livello d’ordinanza. Va infatti stabilito cosa s’intende per perequazione completa degli oneri.

Il versamento del saldo del Fondo LAF ai Cantoni richiede un pertinente credito di sussidio, che sarà presentato alle Camere federali dopo l’approvazione delle necessarie basi legali nel quadro di un preventivo o di un suo supplemento.

30 Cfr. n. 1.2.

31 Cfr. DTF 138 V 172 consid. 6.3.2.