Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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professionale del Cantone in questione assume per la CAF cantonale i compiti esecutivi nei confronti dei propri membri. Per compensare le spese derivanti da questi compiti l’agenzia di conteggio viene indennizzata dalla CAF cantonale.

Di regola viene costituita un’agenzia di conteggio quando l’aliquota di contribuzione della cassa di compensazione AVS professionale sarebbe più elevata di quella della CAF cantonale. In Svizzera sono attive circa 200 agenzie di conteggio17.

Finanziamento degli assegni familiari secondo la LAFam

Il finanziamento degli assegni familiari secondo la LAFam, fatta eccezione per gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, si svolge in base al sistema di ripartizione delle spese. Il diritto federale (art. 16 cpv. 2 LAFam) prescrive che i contributi siano calcolati in percentuale del reddito sottoposto all’AVS. Gli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 lettera j LAFam conferiscono ai Cantoni ampie competenze nell’impostazione del finanziamento degli assegni familiari.

− Gli assegni familiari per i salariati sono finanziati quasi esclusivamente dai datori di lavoro; fa eccezione soltanto il Cantone del Vallese, in cui anche i salariati stessi partecipano al finanziamento con un contributo dello 0,3 per cento del loro salario.

− I lavoratori indipendenti pagano contributi per il finanziamento degli assegni familiari per gli indipendenti. Nel loro caso, il reddito determinante per l’obbligo di contribuzione alla CAF è limitato a 148 200 franchi (art. 16 cpv. 4 LAFam). I Cantoni possono decidere se all’interno della stessa CAF si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 3 LAFam).

− Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati principalmente dai Cantoni, i quali possono coinvolgere nel finanziamento anche i Comuni e le persone prive di attività lucrativa. Si avvalgono di questa possibilità i Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Esterno, Turgovia e Ticino.

Finanziamento degli assegni familiari secondo la LAF

Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli sono in parte finanziati dai datori di lavoro (2018: 20,9 mio. fr.), che pagano alla cassa di compensazione cantonale il 2 per cento di tutti i salari in contanti e in natura versati dalla loro azienda e soggetti all’obbligo contributivo AVS. L’importo residuo e gli assegni familiari agli agricoltori sono coperti per due terzi dalla Confederazione (2018: 53,4 mio. fr.) e per un terzo dai Cantoni (2018: 26,7 mio. fr.; art. 18 seg. LAF).

Il terzo a carico dei Cantoni si riduce in funzione delle entrate derivanti dagli interessi dell’accantonamento costituito nel 1953, all’entrata in vigore della LAF, con una parte del capitale dell’allora fondo per la protezione della famiglia. Dotato di un capitale di 32,4 milioni, questo accantonamento è iscritto nel bilancio federale a titolo di finanziamento speciale secondo l’articolo 53 della legge federale sulle finanze della Confederazione. Con questo accantonamento è poi stato istituito il Fondo Assegni familiari nell’agricoltura (Fondo LAF). Sebbene il suo saldo venga remunerato dalla Confederazione, le entrate annue derivanti dagli interessi vengono versate integralmente ai Cantoni. Il saldo del Fondo resta quindi sempre stabile (cfr. anche il commento all’art. 20 LAF).

Fino al 2017 il tasso d’interesse era fissato per legge al 4 per cento, il che permetteva una riduzione dei contributi dei Cantoni pari a 1,3 milioni di franchi. Con il programma di stabilizzazione 2017–2019 questo tasso d’interesse legale è stato abolito, per consentire una remunerazione conforme al mercato. Da allora l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) fissa il tasso d’interesse tenendo conto della situazione del mercato nonché del tipo e della durata dell’avere18. Per il 2018 e il 2019 non sono stati pagati interessi e anche per il 2020 è preventivato un interesse dello 0 per cento.

Riserve di fluttuazione

In virtù dell’articolo 15 capoverso 3 LAFam, le CAF sono tenute a provvedere all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione. Secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 200719 sugli assegni familiari (OAFam), la riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari. La riserva di

17 Questa stima si basa sugli ultimi dati disponibili (2009).

18 Art. 70 cpv. 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01).

19 RS 836.21