Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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Avamprogetto e rapporto esplicativo sulla modifica della legge sugli assegni familiari

1 Situazione iniziale

1.1 Panoramica del sistema degli assegni familiari

A titolo d’introduzione, si propone una breve panoramica del sistema degli assegni familiari, in cui si sottolineano in particolare le caratteristiche specifiche del sistema che risultano rilevanti per la comprensione del presente rapporto.

Il quadro normativo del sistema è rappresentato dalla legge del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LA-Fam), in vigore dal 1° gennaio 2009, e dalla legge federale del 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), che funge da legge speciale per le persone attive nell’agricoltura. La LAFam fissa prescrizioni per le leggi cantonali sugli assegni familiari in ambiti fondamentali, stabilendo, in particolare, importi minimi per gli assegni per i figli e quelli di formazione e condizioni uniformi per il diritto agli assegni familiari. Disciplina i tipi di assegni familiari, la cerchia degli aventi diritto, l’inizio e la fine del diritto, i limiti di età, il coordinamento con altre assicurazioni sociali e la procedura. I Cantoni disciplinano la vigilanza, il finanziamento e l’organizzazione entro i limiti previsti dalla LAFam. Possono prevedere importi minimi più elevati di quelli stabiliti dal diritto federale nonché assegni di nascita e di adozione3. L’assegno per i figli ammonta almeno a 200 franchi mensili per ogni figlio, l’assegno di formazione almeno a 250 franchi. Le prestazioni secondo la LAF corrispondono a quelle minime stabilite nella LAFam (nelle regioni di montagna gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione sono aumentati di 20 franchi). I lavoratori agricoli beneficiano inoltre di un assegno per l’economia domestica di 100 franchi al mese.

Scopo degli assegni familiari

Gli assegni familiari sono versati per compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli4. Attualmente è sostanzialmente indiscusso che le spese supplementari legate ai figli rientrano tra i rischi sociali riconosciuti5.

Aventi diritto

Secondo la LAFam, i salariati, i lavoratori indipendenti e le persone prive di attività lucrativa con un reddito modesto hanno diritto agli assegni familiari per i figli (e, a determinate condizioni, anche per i figliastri, gli affiliati e gli abiatici). Sono versati soltanto assegni interi, anche in caso di occupazione a tempo parziale.

Secondo la LAF, hanno diritto agli assegni familiari gli agricoltori indipendenti, i lavoratori agricoli, gli alpigiani e i pescatori professionisti.

Sono considerati salariati ai sensi della LAFam i salariati obbligatoriamente assicurati all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla legge che conseguono un salario soggetto all’AVS di almeno 7110 franchi all’anno o 592 franchi al mese6. Il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. In determinati casi, si può derogare a questo principio per motivi di politica sociale. In caso di impedimento al lavoro dovuto a motivi non inerenti al salariato, in caso di decesso e in caso di congedo non pagato, gli assegni sono versati ancora per il mese in cui si è verificato l’evento e per i tre mesi successivi7. Inoltre il diritto continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante un congedo di maternità di al massimo 16 settimane e durante un congedo giovanile8.

Sono considerate lavoratori indipendenti le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente che raggiungono il reddito minimo soggetto all’AVS. Il diritto dei lavoratori indipendenti nasce con l’avvio dell’attività lucrativa indipendente e si estingue con la cessazione della stessa.

1 RS 836.2

2 RS 836.1

3 Art. 3 cpv. 2, 16 e 17 LAFam.

4 Art. 2 LAFam.

5 Cfr. Ueli Kieser, Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, introduzione, N. 1 seg.

6 Importi per il 2020.

7 Art. 10 dell’ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami; RS 836.21).

8 Congedo giovanile ai sensi dell’art. 329e cpv. 1 del Codice delle obbligazioni.