Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 LAFam Art. 17 Competenze dei Cantoni Cpv. 2 lett. k
Questa disposizione impone ai Cantoni di introdurre una perequazione completa degli oneri per gli assegni familiari per i salariati e i lavoratori indipendenti.
Non è menzionato esplicitamente che la perequazione degli oneri si riferisce agli assegni familiari per i salariati e i lavoratori indipendenti, poiché questo risulta già chiaramente dalla sistematica della LAFam. Nel capitolo 3 essa disciplina infatti gli ordinamenti sugli assegni familiari, segnatamente quelli per le persone esercitanti un’attività lucrativa non agricola (sezione 1: art. 11–17), quelli per le persone che esercitano un’attività lucrativa agricola (sezione 2: art. 18) e quelli per le persone prive di attività lucrativa (sezione 3: art. 19–21). L’obbligo per i Cantoni di introdurre una perequazione completa degli oneri previsto nella presente disposizione rientra nella sezione 1. Il suo titolo menziona le persone esercitanti un’attività lucrativa non agricola, che comprendono quindi sia i salariati che i lavoratori indipendenti (cfr. anche art. 11 cpv. 1 LAFam). Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa non possono dunque essere inclusi nella perequazione degli oneri, come emerge tra l’altro anche dalle prescrizioni relative al finanziamento (art. 16 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LAFam).
Non esiste alcuna definizione generale di «perequazione completa degli oneri». Una perequazione completa degli oneri può essere realizzata effettuando a posteriori un pagamento compensativo d’importo pari alla differenza rispetto all’aliquota di contribuzione cantonale media oppure fissando un’aliquota di contribuzione unica per tutte le CAF attive in un Cantone32. Nelle disposizioni d’esecuzione andrà dunque precisato cosa s’intende per perequazione completa degli oneri.
In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 LAFam, i Cantoni possono prevedere assegni per i figli e assegni di formazione più elevati di quelli minimi, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della LAFam si applicano anche a questi tipi di assegni (art. 3 cpv. 2, secondo periodo), che vanno dunque considerati nella perequazione degli oneri.
Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate al di fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari (art. 3 cpv. 2, terzo periodo LAFam). È ad esempio possibile che una CAF paghi un assegno più elevato rispetto a quello cantonale. In tal caso, la differenza non è considerata come assegno secondo la LA-Fam. Se ad esempio l’importo dell’assegno per i figli in un Cantone è di 220 franchi al mese e la CAF ne versa 250, la differenza di 30 franchi non può essere considerata nella perequazione degli oneri. La CAF deve pertanto tenere conti separati per gli assegni secondo la LAFam e per le prestazioni supplementari versate su base volontaria.
L’articolo 16 capoverso 3 LAFam lascia ai Cantoni la facoltà di decidere se applicare, all’interno di una CAF, la medesima aliquota di contribuzione sui redditi soggetti all’AVS dei salariati e su quelli dei lavoratori indipendenti. In caso di perequazione degli oneri comune per gli assegni familiari di queste due categorie, l’articolo 16 capoverso 3 LAFam non avrebbe più ragion d’essere. Ad oggi sono 12 i Cantoni33 che prescrivono l’applicazione della medesima aliquota di contribuzione per gli assegni familiari dei salariati e dei lavoratori indipendenti. Negli altri Cantoni non è imposta un’aliquota di contribuzione unica. Il legislatore ha espressamente lasciato la possibilità di scelta ai Cantoni in occasione dell’assoggettamento dei lavoratori indipendenti alla LAFam. Non vi è alcun motivo evidente per modificare questa situazione.
Art. 28c Disposizione transitoria della modifica del ...
In seguito alla modifica della LAFam, i Cantoni che ad oggi non dispongono di una perequazione degli oneri o ne hanno soltanto una parziale dovranno adeguare le proprie legislazioni. A tal fine avranno due anni di tempo dall’entrata in vigore della modifica di legge.
4.2 LAF Sostituzione di un’espressione
Nella versione francese della LAF (art. 1a cpv. 3, 2 cpv. 1 e 3 nonché art. 7 e 9 [rubrica]) l’espressione «allocation de formation professionnelle» è sostituita con «allocation de formation». Si tratta di un adeguamento alla terminologia della LAFam.
32 Cfr. n. 1.2.
33 LU, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, GR, NE, GE e JU.