Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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sionali riconosciute di operare quali agenzie di conteggio delle CAF cantonali. Questo permetterebbe di attuare la legittima richiesta dei datori di lavoro di poter conteggiare i contributi alle assicurazioni sociali a livello nazionale con un’unica cassa di compensazione («one stop shop»). Concretamente questo permetterebbe alle casse di compensazione AVS professionali e alle CAF professionali e interprofessionali di operare quali agenzie di conteggio di una CAF cantonale nei Cantoni in cui non gestiscono alcuna CAF, ma in cui i propri affiliati hanno succursali. In questo modo i datori di lavoro affiliati che hanno succursali in diversi Cantoni potrebbero conteggiare gli assegni familiari presso una sola e unica CAF.

Con l’attuazione della mozione in questione, ovvero dopo l’introduzione della perequazione completa degli oneri in tutti i Cantoni, la richiesta di una disposizione a livello federale che permetta alle CAF di gestire agenzie di conteggio in tutti i Cantoni non ha più ragion d’essere. Tale perequazione fa infatti venir meno il motivo principale per il quale le CAF evitano di gestire una CAF autonoma in un Cantone, ovvero l’applicazione di un’aliquota di contribuzione più elevata di quella della CAF cantonale. Soltanto il fatto che alcune CAF debbano eventualmente ancora costituire riserve di fluttuazione pari ad almeno il 20 per cento delle uscite annue può comportare a breve termine un’aliquota di contribuzione leggermente più elevata di quella cantonale media. Diverse CAF gestite dalle casse di compensazione AVS professionali stanno infatti estendendo il proprio ambito di attività ai Cantoni che hanno recentemente introdotto la perequazione completa degli oneri. Ci si può dunque attendere che la maggior parte delle CAF gestite dalle casse di compensazione AVS professionali estenderà il proprio ambito di attività a tutti i Cantoni in cui operano i loro affiliati. Non sarebbe pertanto opportuno adeguare la LAFam in modo da imporre alle CAF cantonali di autorizzare agenzie di conteggio.

La seconda possibilità di semplificazione consisterebbe nel consentire alle imprese di affiliare le loro succursali aventi sede in altri Cantoni alla CAF cui è affiliata la sede principale. Il Parlamento ha già discusso nel dettaglio questo tema nel quadro dell’emanazione della LAFam, decidendo chiaramente a favore del versamento degli assegni agli assicurati in base all’ordinamento sugli assegni familiari del loro luogo di lavoro (principio del luogo di lavoro). Questo principio presuppone che le succursali si debbano affiliare a una CAF nel Cantone interessato. La fissazione dell’importo degli assegni familiari è di competenza cantonale e avviene nel quadro di una politica familiare interamente concepita dai Cantoni. Questa prassi va mantenuta. Con l’attuazione della mozione in questione verrà meno il motivo principale per il quale oggi le casse di compensazione AVS professionali non gestiscono una CAF in tutti i Cantoni. In futuro, esse potranno offrire alle imprese a esse affiliate un interlocutore unico («one stop shop») in tutti i Cantoni, senza mettere in discussione la fissazione dell’importo degli assegni familiari da parte dei Cantoni. Non sarebbe pertanto opportuno modificare la LAFam in modo da consentire l’affiliazione delle succursali alla CAF cui è affiliata la sede principale.

1.6 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201626 sul programma di legislatura 2015– 2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201627 sul programma di legislatura 2015–2019. L’obiettivo 11 del programma di legislatura 2015–2019 prevede la riforma delle opere sociali e la garanzia del loro finanziamento a lungo termine.

Il progetto è stato inserito tra gli obiettivi del Consiglio federale 202028.

Non vi sono correlazioni dirette tra il presente progetto e le strategie nazionali del Consiglio federale.

1.7 Interventi parlamentari

Con il presente progetto si propone lo stralcio dal ruolo del seguente intervento parlamentare:

mozione Baumann 17.3860 «Assegni familiari. Per un’equa ripartizione degli oneri», del 28 settembre 2017.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo29

Il diritto dell’UE non contempla disposizioni sul tema in esame.

26 FF 2016 909

27 FF 2016 4605

28 Obiettivi del Consiglio federale 2020 – Parte II, Dipartimento dell’interno, obiettivo 3; disponibile all’indirizzo Internet www.bk.admin.ch > Documentazione > Condotta strategica > Obiettivi annuali.

29 Per quanto riguarda la compatibilità del presente progetto con gli impegni internazionali della Svizzera, si rimanda al n. 6.2.