Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine
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Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti
Nel quadro della presente revisione si procede all’abrogazione dell’articolo 20 capoversi 1 e 2. Di conseguenza viene a mancare la base legale per l’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti, e di conseguenza anche per il Fondo LAF istituito con esso. Questi vengono sciolti, cosicché viene meno anche l’obbligo di remunerazione della Confederazione.
Art. 21 Contributi dei Cantoni Cpv. 2
Questo capoverso viene abrogato. Con l’abrogazione dell’articolo 20 anche l’articolo 21 capoverso 2 perde la sua ragion d’essere, dato che si riferisce all’accantonamento da sciogliere. I contributi dei Cantoni non saranno quindi più ridotti mediante gli interessi attivi del capitale del Fondo LAF.
Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del...
In seguito all’abrogazione dell’articolo 21 capoverso 1 verrà a mancare la base legale dell’accantonamento e quindi del Fondo LAF. La disposizione transitoria disciplina il versamento del suo capitale ai Cantoni. A tal fine la Confederazione avrà due anni di tempo dall’entrata in vigore della modifica di legge, un periodo fissato in modo da poter procedere nell’ambito del processo budgetario ordinario.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per le CAF
Lo scioglimento del Fondo LAF non avrà ripercussioni per le CAF. Le spiegazioni riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alla perequazione degli oneri.
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto non avrà ripercussioni per le CAF dei Cantoni di Berna, Lucerna, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo, Basilea Campagna, Ticino, Vaud, Ginevra e Giura, poiché questi Cantoni dispongono già di una perequazione completa degli oneri.
I Cantoni di Uri, Soletta e Sciaffusa, che hanno soltanto una perequazione parziale degli oneri per gli assegni familiari per i salariati, dovranno introdurre una perequazione degli oneri per i lavoratori indipendenti. Questo determinerà una perequazione supplementare per le CAF dell’ordine di quasi mezzo milione di franchi all’anno.
I Cantoni di Friburgo, Basilea Città, San Gallo, Grigioni e Vallese, che applicano una perequazione parziale degli oneri, dovranno introdurne una completa. Anche il Cantone di Zurigo, che ha deciso di introdurre una perequazione parziale degli oneri per i salariati, ma non per i lavoratori indipendenti, dovrebbe farlo pure per questi ultimi. Per le CAF attive in questi Cantoni questo comporterà presumibilmente una perequazione pari a circa 60 milioni di franchi all’anno.
I Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Turgovia e Neuchâtel dovranno introdurre una perequazione completa degli oneri. Per le CAF attive in questi Cantoni questo comporterà presumibilmente una perequazione per le CAF pari a circa 25 milioni di franchi all’anno.