Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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bero (o le riserve delle loro CAF diminuirebbero), mentre viceversa scenderebbero (o le riserve delle CAF aumenterebbero) nel caso delle imprese affiliate a CAF che traggono vantaggio dalla perequazione.

A livello nazionale, le ripercussioni per l’economia di questa perequazione degli oneri sarebbero trascurabili. Il numero dei Cantoni interessati è limitato e la somma della perequazione (stimata a circa 85 mio. fr.) è marginale in confronto al prodotto interno lordo (PIL). Con la perequazione degli oneri si dovrebbe raggiungere una ripartizione degli oneri equilibrata tra tutte le imprese di un Cantone. Le attuali differenze tra le aliquote di contribuzione non premiano le CAF con un’amministrazione più efficiente, bensì quelle con i rischi più favorevoli. L’allineamento delle aliquote di contribuzione che si mira a raggiungere con il meccanismo di perequazione degli oneri non mette dunque in discussione i principi dell’economia liberale della Svizzera. Va inoltre considerato che questo non dovrebbe praticamente incidere sulla situazione di concorrenza delle imprese all’interno di un settore, poiché quelle affiliate a CAF interessate dall’aumento o dalla diminuzione dei contributi sono perlopiù attive nello stesso settore. In questo modo si riduce anche il già debole effetto di concorrenza che potrebbe produrre l’eterogeneità delle aliquote di contribuzione applicate dalle singole CAF. Pure le ripercussioni per l’economia nei Cantoni direttamente interessati saranno dunque minime. I Cantoni che hanno recentemente introdotto una perequazione completa degli oneri tra le CAF non hanno registrato ripercussioni negative a livello economico.

Anche le spese amministrative correnti delle imprese rimarranno invariate. Nei Cantoni interessati le imprese dovranno eventualmente soltanto riprendere le nuove aliquote di contribuzione35 nel loro sistema salariale. Se, una volta venuti meno i rischi sfavorevoli in tutti i Cantoni, una cassa di compensazione AVS professionale costituirà una CAF, le imprese affiliate potranno conteggiare gli assegni familiari con un’unica CAF, il che determinerà uno sgravio a livello amministrativo.

Fondo LAF: lo scioglimento del Fondo LAF non avrà ripercussioni per l’economia.

5.5 Ripercussioni per la società

Le ripercussioni del presente progetto sono troppo modeste per essere percepibili nella società svizzera.

5.6 Ripercussioni per l’ambiente

Il progetto non avrà ripercussioni per l’ambiente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull’articolo 116 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)36, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sugli assegni familiari37.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1 Diritto dell’Unione europea

L’UE ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)38, i cui principi più importanti sono la parità di trattamento dei cittadini di altre parti contraenti con i propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il versamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Per contro, il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.

35 Secondo lo studio sul check-up della regolamentazione nell’ambito degli assegni familiari (cfr. sopra), questo adeguamento (calcolato per l’intero territorio nazionale) cagionerà spese inferiori al milione di franchi.

36 RS 101

37 Cfr. Ueli Kieser, Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, introduzione, N. 18.

38 Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.