Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/20: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 21 pagine

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Fondo LAF: il finanziamento degli assegni familiari nell’agricoltura è disciplinato negli articoli 18 segg. LAF. L’articolo 20 capoverso 1 LAF prevede la costituzione di un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti nel bilancio federale con un finanziamento speciale secondo l’articolo 53 della legge federale sulle finanze della Confederazione. L’accantonamento a destinazione vincolata, il cui capitale ammonta costantemente a 32,4 milioni di franchi, è stato costituito con una parte dell’allora fondo per la protezione della famiglia, finanziato in origine dalla Confederazione, dai Cantoni e dal settore economico. Successivamente, con l’entrata in vigore della LAF, nel 1953, con l’accantonamento è stato istituito il finanziamento speciale, ovvero il Fondo Assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna (Fondo Assegni familiari nell’agricoltura o Fondo LAF). Gli interessi attivi del Fondo (art. 20 cpv. 2 LAF) vengono impiegati per ridurre i contributi che i Cantoni devono pagare per il finanziamento degli assegni familiari nell’agricoltura (art. 21 cpv. 2 LAF). In virtù della legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, dal 2018 gli interessi attivi sono fissati in base a criteri di mercato. Attualmente il Fondo non svolge più una funzione significativa; in particolare, non vi è motivo per cui la Confederazione debba amministrare risorse cui i Cantoni hanno integralmente diritto dal punto di vista economico. L’accantonamento previsto dalla legge verrà pertanto sciolto. Lo scioglimento del Fondo semplificherà i flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni, ma non avrà ripercussioni sui beneficiari delle prestazioni.

Le risorse dell’accantonamento, ovvero il capitale del Fondo LAF, dovranno essere versate ai Cantoni entro due anni, dato che lo scopo del Fondo è di ridurre le spese a carico dei Cantoni. La quota spettante a ciascun Cantone sarà calcolata in proporzione agli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone negli ultimi cinque anni. Questa procedura sarà disciplinata in una disposizione transitoria della LAF.