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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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5Da un branco è autorizzato l’abbattimento di singoli lupi in situazioni in cui vi sono stati danni secondo il capoverso 2 come segue:

a. sempre: per evitare un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamentale;

b. nel periodo dal 1° settembre al 31 gennaio e dopo che una regolazione non abbia prodotto il risultato desiderato: per prevenire danni agli animali da reddito agricoli.

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L’autorizzazione è limitata a un perimetro adeguato, che corrisponde:

b. in caso di abbattimenti per prevenire danni agli animali da reddito agricoli: all’areale abituale di attività del lupo. Se il lupo ha predato animali da reddito agricoli che non si possono proteggere con misure ragionevolmente esigibili, il perimetro di abbattimento corrisponde al perimetro di pascolo in pericolo;

c. in caso di abbattimenti per prevenire un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamentale: all’areale abituale di attività del lupo;

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L’autorizzazione deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Art. 9c Misure contro singoli castori

1Il Cantone può autorizzare misure contro singoli castori se causano danni, costituiscono un pericolo per l’uomo o mostrano disturbi comportamentali.

2Un danno da parte di un castoro sussiste se l’animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette edifici e impianti di pubblico interesse o vie di collegamento per le aziende agricole.

3Un pericolo per l’uomo da parte di un castoro sussiste se l’animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette:

a. infrastrutture di trasporto di pubblico interesse;

b. dighe e scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.

4Un disturbo comportamentale di un castoro sussiste se morde ripetutamente persone in acqua o colonizza impianti tecnici e territori artificiali.

5I castori devono essere catturati con una trappola a trabocchetto prima di essere abbattuti. Le femmine che allattano non possono essere rimosse dal 16 marzo al 31 agosto.

6L’autorizzazione deve essere limitata al territorio dei castori interessato. Essa deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Art. 10

Attuale art. 10bis