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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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tenere in cattività, marcare e prelevare campioni di mammiferi e uccelli selvatici secondo l’articolo 14a della legge sulla caccia.
Titolo prima dell’art. 14
Sezione 5a: Disposizioni penali
Art. 14a inserire dopo il titolo della sezione 5a
Art. 14a Covata
1La covata di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia dura dall’inizio della costruzione del nido fino al completo volo dei piccoli di uccelli.
2Per i nidi e i luoghi di cova degli uccelli all’interno o all’esterno degli edifici nonché per gli uccelli che nidificano in colonie nella regione d’insediamento, il divieto di danneggiamento o di distruzione di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 16 gennaio 19917 sulla protezione della natura e del paesaggio si applica solo durante la covata di cui al capoverso 1.
Art. 16 cpv. 1, 3 e 4
1Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM in particolare:
a. il periodo di protezione delle specie selvatiche cacciabili;
b. l’effettivo delle principali specie animali cacciabili e protette;
c. il numero di animali abbattuti nell’ambito della caccia, per ordine dal Cantone o nell’ambito dell’autodifesa;
d. il numero di animali morti;
e. il numero di animali protetti imbalsamati;
f. il numero di autorizzazioni di caccia accordate;
g. il numero e il tipo di autorizzazioni accordate per l’impiego di mezzi ausiliari vietati;
h. i mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.
2Previa consultazione dei Cantoni, l’UFAM stabilisce i requisiti concreti per la statistica federale della caccia.
3Ogni anno l’UFAM pubblica la statistica federale della caccia.
Art. 16a Comunicazione di disposizioni
Le autorità cantonali competenti comunicano all’UFAM: