Progetto
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Art. 10a Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dai
grandi predatori
1Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito agricoli, l’UFAM partecipa ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti nella misura indicata:
a. tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali, al massimo per l’80 per cento;
a. elettrificazione delle recinzioni dei pascoli per la protezione dai grandi predatori, al massimo per l’80 per cento;
b. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi, al massimo per l’80 per cento;
c. misure supplementari dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o adeguate, al massimo per il 50 per cento.
2L’UFAM può partecipare al massimo per il 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:
a. la pianificazione di ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;
b. la pianificazione della separazione delle rotte migratorie dalla regione d’impiego dei cani da protezione del bestiame ufficiali nonché l’attuazione delle misure;
c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi bruni.
Art. 10b Cani da protezione del bestiame ufficiali
1L’impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali ha come obiettivo di sorvegliare perlopiù autonomamente gli animali da reddito e difenderli in tal modo contro animali estranei.
2I cani da protezione del bestiame ufficiali sono cani che:
a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame in Svizzera e riconosciuta dall’UFAM;
b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati correttamente per la protezione del bestiame;
c. superano un esame d’intervento all’età di due anni o stanno seguendo una formazione a tale scopo. Questo esame serve a dimostrare che i cani soddisfano i requisiti per sorvegliare le mandrie di animali da reddito e che non mostrano un comportamento aggressivo eccessivo né all’interno né all’esterno del loro impiego nella mandria di animali da reddito; e
d. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti;