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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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2Nella pianificazione della caccia, i Cantoni indicano quali specie cacciabili sono localmente minacciate; per queste specie prolungano il loro periodo di protezione o le cancellano dalla lista delle specie cacciabili.

3Coordinano la pianificazione della caccia per gli effettivi di cervi, cinghiali e cormorani.

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Garantiscono l’organizzazione del recupero di animali selvatici feriti durante la caccia o in incidenti stradali.

Art. 1a Prova della precisione di tiro

Chi vuole ottenere un’autorizzazione di caccia deve fornire ogni anno una prova della precisione di tiro con un fucile a palla. Chi vuole cacciare con una carabina da caccia deve fornire la prova della precisione di tiro anche con questo tipo di fucile. I Cantoni disciplinano i dettagli.

Art. 1b Abbattimento di animali selvatici

1L’abbattimento di animali selvatici nella caccia, nel caso di abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità nonché nell’ambito dell’autodifesa, è autorizzato solo per le persone esperte di cui all’articolo 177 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali. È considerata esperta una persona che ha superato un esame cantonale di caccia o un esame di guardacaccia.

2Durante la caccia e nel caso degli abbattimenti ordinati dalle autorità, gli animali selvatici possono essere abbattuti solo con armi da fuoco portatili e con munizioni che non sono vietate. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 6 e all’articolo 2a capoversi 2 e 3.

3Sono vietate le seguenti armi da fuoco portatili:

a. armi la cui canna misura meno di 45 cm;

b. armi il cui calcio non è fissato al dispositivo, che sono dotate di un calcio pieghevole o di telescopio, o la cui lunghezza può essere ridotta piegandole;

c. armi la cui canna può essere svitata;

d. armi semiautomatiche con caricatore con oltre due cartucce;

e. armi a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12) oppure

f. armi da fuoco per il tiro a raffica.

4Sono vietate le munizioni con i seguenti proiettili:

a. per gli artiodattili e le marmotte: proiettili a palla singola di piombo o con un nucleo di piombo;

b. per gli uccelli acquatici: pallini di piombo, pallini di rame, pallini di zinco;

c. per le lepri comuni e le lepri variabili: pallini di piombo;

2 RS 455.1