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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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anni di età, di maschi di tre-cinque anni di età, di maschi di sei-dieci anni di età nonché di maschi di più di undici anni di età.

b. per i lupi:

1. l’ubicazione dell’areale abituale di attività del branco di lupi e del suo effettivo nonché l’attuale numero di giovani lupi di meno di un anno di età,

2. l’attuazione delle informazioni e della consulenza sulla protezione del bestiame secondo l’articolo 4b capoverso 4 nonché lo stato di attuazione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili nell’areale abituale di attività del branco di lupi,

3. l’attuazione del divieto di attirare animali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera l e il divieto di offrire cibo agli animali di cui all’articolo 8ter,

4. purché la regolazione punti alla conservazione di effettivi di artiodattili adeguati alla regione, alla situazione della rigenerazione nonché alla valutazione dei danni causati dalla selvaggina nella foresta .

c. per i cigni reali:

1. la distribuzione e il numero di coppie nidificatrici sul territorio cantonale e su un perimetro d’intervento adeguato;

2. lo stato di attuazione delle misure ragionevolmente esigibili per evitare i danni o per prevenire il pericolo per l’uomo;

3. l’attuazione del divieto di offrire cibo agli animali di cui all’articolo 8ter.

4Comunicano all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Art. 4bis

Abrogato

Art. 4a Regolazione degli stambecchi

1Gli stambecchi di una colonia possono essere regolati solo se la colonia interessata comprende più di cento animali di oltre un anno di età. I Cantoni coordinano l’autorizzazione della regolazione per le colonie che si estendono su più Cantoni.

2Per la regolazione valgono le seguenti limitazioni annuali:

a. non più del 50 per cento degli animali abbattuti di una colonia può essere di sesso maschile;

b. non più del 10 per cento dei maschi abbattuti di una colonia può essere di età compresa tra i sei e i dieci anni di età;

c. non più del 15 per cento dei maschi abbattuti di una colonia può essere di undici anni di età e più vecchi;