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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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Art. 6biscpv. 2 e 3
2
I rapaci per falconeria possono essere tenuti in cattività:
a. in parchi con parte anteriore aperta;
b. sui trolley;
c. legati con la pastoia per breve tempo durante il trasporto, l’addestramento dei piccoli, l’addestramento al volo e l’esercizio della caccia; la durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
3
Abrogato
Art. 7 cpv. 1
1
È vietato offrire e trasferire animali vivi di specie protette. Sono eccettuati gli animali selvatici:
a. nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati;
b. catturati a scopo di trasferimento
Art. 8 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2-4
1
Con l’approvazione dei Cantoni interessati, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può autorizzare la messa in libertà di animali di specie che in passato appartenevano alla diversità delle specie indigene, ma oggi scomparse dalla Svizzera.
2
Con l’approvazione dei Cantoni, l’UFAM può autorizzare che siano messi in libertà animali di specie protette già esistenti in Svizzera e il cui effettivo locale o la cui diversità genetica sono minacciati. Nel caso in cui la messa in libertà avvenga per migliorare la diversità genetica, l’UFAM può inoltre consentire ai Cantoni di ridurre in misura adeguata l’effettivo locale di animali protetti, se necessario affinché la messa in libertà abbia esito positivo.
3
L’UFAM può coordinare misure con l’estero secondo il capoverso 2.
4
Gli animali messi in libertà devono essere marcati.
Art. 8biscpv. 1 e 5
1
Non possono essere messi in libertà animali selvatici che non appartengono alla diversità delle specie indigene nonché animali domestici e da reddito.
5
I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico e che minacciano la diversità delle specie siano allontanati nella misura del possibile. Per quanto necessario, l’UFAM coordina le misure.
Art. 8terAlimentazione della selvaggina
È vietato alimentare la selvaggina; fanno eccezione gli uccelli canori. I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni in casi giustificati.