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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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Art. 6 cpv. 4

4Abrogato

Art. 7 cpv. 4

4L’Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le aree federali di protezione della fauna selvatica nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.

Titolo prima dell’art. 9

AbrogatoArt. 9 cpv. 6

6Per attuare i provvedimenti di regolazione i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.

Art. 9a Abbattimenti di animali protetti

Nelle aree di protezione della fauna selvatica, a complemento dell’articolo 11 capoverso 5 della legge sulla caccia, possono essere abbattuti solo:

a. gli stambecchi, se la regolazione dei loro effettivi al di fuori delle aree di protezione della fauna selvatica non può essere effettuata in modo sufficiente;

b. i lupi per prevenire i danni agli animali da reddito agricoli arrecati dalla selvaggina, se le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sono state preventivamente attuate nella zona protetta e se il Cantone prova che l’abbattimento non può avvenire al di fuori delle zone protette.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi

vitali

L’importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla com-