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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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Art. 10quater
Abrogato
Sezione 4: Ricerca e sorveglianza
Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la
gestione della selvaggina
Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della selvaggina.
Art. 13 Cattura, marcatura e prelievo di campioni di mammiferi e uccelli
selvatici
1La cattura e la marcatura o prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici possono essere autorizzati purché servano a scopi scientifici, alla sorveglianza degli effettivi nonché del loro stato di salute o alla conservazione della diversità della specie. Sono competenti per l’autorizzazione:
a. per i mammiferi e gli uccelli cacciabili: i Cantoni;
b. per i mammiferi e gli uccelli protetti: l’UFAM, che consulta i Cantoni prima di prendere una decisione.
2Le attività di cui al capoverso 1 possono essere svolte solo da persone esperte. Chiunque desideri ottenere un’autorizzazione deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti degli animali utilizzati, di come eseguire gli interventi in modo conforme alla protezione degli animali e di possedere le esperienze necessarie.
3Tutti gli animali marcati o dai quali si sono prelevati campioni devono essere notificati all’UFAM ogni anno.
4Abrogato
Art. 13a Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per gli esperimenti sugli
animali
1Le attività di cui all’articolo 14a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia per sorvegliare gli effettivi e per effettuare i controlli dell’efficacia sono in particolare le indagini sui mammiferi e sugli uccelli selvatici in merito a:
a. utilizzazione del territorio e comportamento della selvaggina per la pianificazione della caccia o la protezione delle specie;
b. composizione degli effettivi in relazione all’età e al sesso;
c. salute degli effettivi;
d. efficacia delle misure finalizzate a promuovere gli effettivi o in caso di interventi nei loro spazi vitali.
2Al fine di garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV l’UFAM emana direttive concernenti le misure conformi alla protezione degli animali per