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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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d. munizione a palla singola la cui velocità alla bocca è inferiore a quella del suono;
e. munizione a palla singola con proiettili blindati.
5Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano anche i requisiti di potenza e di calibro della munizione nonché le distanze massime di tiro consentite.
6Per l’abbattimento di emergenza della selvaggina che non è in grado di fuggire, possono essere utilizzate per il colpo di grazia anche le armi da pugno. Se il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti possono essere utilizzati anche:
a. per la selvaggina di grandi dimensioni: coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare;
b. per la selvaggina di piccole dimensioni: oggetti duri per dare un colpo.
Art. 2 rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo, lett. a, bbis, c, e, f, i, k, l, cpv. 2 e cpv. 2bis
Mezzi ausiliari e sistemi vietati per la caccia e per la cattura
1Non possono essere impiegati i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti per l’esercizio della caccia, per la cattura e per gli abbattimenti di animali selvatici ordinati dalle autorità:
a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, che sono controllate giornalmente e nelle quali gli animali sono protetti da condizioni meteorologiche estreme;
bbislo stanamento, la gassatura, la fumicatura o l’affogamento di animali vivi nelle loro tane nonché l’ostruzione degli ingressi alle tane abitate;
c nella caccia da tana: l’impiego di pinze e pali e l’impiego di più di un cane per tana in contemporanea;
e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili nonché aeromobili civili senza occupanti, in particolare droni;
f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni o narcotici nonché spari per stanare la preda;
i. abrogata
k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;
l. negli areali abituali di branchi di lupi e orsi: attirare animali selvatici con cibo.
2Abrogato
2bisAbrogato