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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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Art. 2a Cani da caccia e rapaci per falconeria nella caccia

1

Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano:

a. per i cani da caccia: l’addestramento, l’esame e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale;

b. per i rapaci per falconeria impiegati per la caccia (caccia con il falcone): l’addestramento e l’impiego per la caccia o per la dissuasione di stormi di uccelli.

2

L’impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca perlopiù autonoma, l’avvistamento, l’inseguimento rumoroso e il recupero di animali selvatici; nel caso di animali selvatici ammalati o feriti, anche la loro cattura, purché non sia possibile l’abbattimento di emergenza secondo l’articolo 1b capoverso 6.

3

L’impiego di rapaci per falconeria nella caccia con il falcone ha come obiettivo l’avvicinamento, l’inseguimento e la cattura di uccelli selvatici.

Art. 3 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 2

1I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o persone autorizzate alla caccia ad impiegare armi e munizioni vietate nonché mezzi ausiliari o sistemi di cui all’articolo 2 se è necessario per:

2Allestiscono un elenco delle persone autorizzate e le istruiscono in anticipo sul corretto impiego delle armi, dei mezzi ausiliari e dei sistemi.

Art. 3bis

Abrogato

Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette

1Previa consultazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare effettivi di stambecchi, lupi e cigni reali.

2In occasione della consultazione comunicano all’UFAM:

a. per quale motivo è necessaria la regolazione;

b. il tipo d’interventi in programma; e

c. le prevedibili ripercussioni degli interventi sull’effettivo.

3Inoltre comunicano all’UFAM le seguenti indicazioni:

a. per gli stambecchi: per ogni comunità di riproduzione (colonia)

1. il territorio occupato,

2. l’effettivo in estate con dati sul numero di nuovi nati di entrambi i sessi, di giovani individui di uno-due anni di età, di femmine di più di tre