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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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2L’importo annuo della Confederazione ammonta:
a. per gli stambecchi al massimo: 3000 franchi di contributo di base per colonia nonché 1500 franchi aggiuntivi per cento stambecchi che vivono in questa colonia e che hanno più di un anno di età;
b. per i lupi al massimo: 50 000 franchi per branco;
c. per i cigni reali al massimo: 10 000 franchi per 20-100 coppie nidificatrici, 20 000 franchi per 101-200 coppie nidificatrici nonché 30 000 franchi per oltre 200 coppie nidificatrici per Cantone.
Art. 4ter
Abrogato
Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina
1Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.
2Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le aree di protezione della fauna selvatica e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.
3L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni per fornire informazioni alla popolazione in merito a tali zone.
4L’Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.
Art.6 cpv. 1 e 2
1
L’autorizzazione di tenere in cattività o curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e sulla conservazione delle specie. Chi si occupa di animali selvatici per una breve durata per salvarli da un pericolo non ha bisogno di un’autorizzazione di detenzione, a condizione che gli animali selvatici siano messi in libertà immediatamente e sul luogo di rinvenimento.
2
L’autorizzazione di prodigare cure ad animali ammalati, feriti oppure orfani è accordata solamente a persone competenti che prodigano le cure in un’installazione adeguata (stazione di cura). I veterinari che sottopongono gli animali che ne hanno un bisogno provato a un primo trattamento non necessitano di autorizzazioni, purché dopo gli animali selvatici siano affidati a una stazione di cura oppure siano messi in libertà sul luogo di rinvenimento.