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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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c. disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;
Articolo 3 lett. b
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:
b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;
Art. 5 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. f, fbis, g e h, cpv. 3
1Nelle aree di protezione della fauna selvatica vigono le seguenti disposizioni generali:
f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettere a e b, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201413 sugli atterraggi esterni;
fbisla circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre, i Cantoni possono accordare eccezioni per:
1. la ricerca scientifica;
2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;
3. le ispezioni alle infrastrutture;
4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell’ambito di un evento autorizzato secondo l’articolo 5 capoverso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse.
g. le attività sulla neve fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;
h. è vietato circolare con veicoli motorizzati su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli di qualsiasi tipo sulle strade pedonali di sesta classe e lontano da strade nonché da percorsi agricoli e forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardacaccia oppure per lavori agricoli o selvicolturali. In casi motivati, i Cantoni possono accordare eccezioni.
3Abrogato