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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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c. lo sfruttamento sostenibile;
d. le rinaturazioni e le misure di cui agli articoli 9 e 10 della legge federale sulla pesca.
2Per garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV, l’UFAM emana direttive conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di pesci e crostacei selvatici.
5. Ordinanza del 16 gennaio 199116 sulla protezione della natura e del paesag-
gio
Art. 27a cpv. 3-5
3Le attività di cui all’articolo 22a capoverso 1 lettera a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio per la sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su vertebrati selvatici per:
a. l’uso del territorio e il comportamento dei vertebrati per la protezione delle specie;
b. la salute e la genetica della popolazione;
c. l’efficacia delle misure di promozione delle specie.
4Per garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV, l’UFAM emana direttive conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di vertebrati selvatici.
16 RS 451.1