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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine
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3L’UFAM registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti del capoverso 2 come cani da protezione del bestiame ufficiali. La registrazione è revocata se:
a. i requisiti di cui sopra non sono più soddisfatti, o
b. se una disposizione secondo l’articolo 79 capoverso 3 dell'’ordinanza del 23 aprile 2008[3]sulla protezione degli animali [3] o se il diritto cantonale ordinano misure per la detenzione dei cani da protezione del bestiame che ne impediscono il corretto impiego.
4L’UFAM stabilisce in una direttiva i requisiti per l’allevamento, l’addestramento, l’esame, la detenzione e l’impiego corretti dei cani da protezione del bestiame ufficiali.
Art. 10c Coinvolgimento di terzi per la protezione del bestiame e delle api
1I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono. Informano tempestivamente i responsabili delle aziende agricole e alpestri nell’areale abituale di attività del branco di lupi in merito alle misure di protezione degli animali da reddito e forniscono consulenza alle aziende in pericolo.
2L’UFAM incarica terzi di:
a. fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla protezione del bestiame e delle api;
b. provvedere all’allevamento e all’addestramento di cani da protezione del bestiame ufficiali;
c. preparare perizie sulla prevenzione degli incidenti e dei conflitti con i cani da protezione del bestiame ufficiali e sulla loro detenzione conforme alla protezione degli animali nelle singole aziende agricole.
Art. 10d Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da
castori
1Per prevenire i danni causati da castori alle infrastrutture o per evitare un pericolo causato da castori, l’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:
a. l’installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
b. gli sbarramenti di pietre e di ghiaia;
c. i reticoli per proteggere i canali di scolo;
d. l’installazione di tane di castoro artificiali;
e. l’installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;
5 SR 916.40
[3] RS 455.1