Progetto

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

g. la pratica dello stand-up paddle, del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati. I Cantoni accordare eccezioni;

i. il taglio del legno e la manutenzione delle siepi e dei boschetti campestri sono vietati dal 1° marzo al 31 agosto. Sono escluse le misure per combattere i danni alle foreste e per garantire la sicurezza.

3Abrogato

Art. 6 cpv. 4

4Abrogato

Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi

vitali

L’importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia dei provvedimenti; l’importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

4. Ordinanza del 24 novembre 199315 concernente la legge federale sulla pesca

Art. 11 cpv. 2

2Abrogato

Art. 11a

1Le attività di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettera a della legge federale sulla pesca per la sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su pesci e crostacei per:

a. la fregola naturale e misure di ripopolamento;

b. la salute e la genetica della popolazione;

15 RS 922.01