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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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d. le femmine che allattano sono protette.

Art. 4b Regolazione dei lupi

1I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. È ammesso l’abbattimento da un branco di un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani lupi di meno di un anno di età.

2L’autorizzazione per la regolazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco di lupi in questione e deve essere concessa per un periodo massimo di regolazione conforme all’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia. Se l’areale abituale di attività del branco di lupi si estende su più Cantoni, i Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

3I lupi che sono stati catturati o abbattuti secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia nell’areale abituale di attività del branco di lupi interessato e al più presto un anno prima del rilascio dell’autorizzazione per la regolazione devono essere conteggiati nel numero di lupi che possono essere regolati.

4La regolazione per prevenire i danni all’agricoltura può essere approvata solo se il Cantone ha informato in anticipo tutte le aziende agricole dell’areale abituale di attività del branco di lupi sulle misure di protezione del bestiame e su richiesta ha fornito consulenza alle aziende a rischio.

5La regolazione di lupi per la conservazione degli effettivi di artiodattili selvatici non è consentita se gli artiodattili selvatici compromettono la rigenerazione naturale del bosco nell’areale abituale di attività del branco di lupi in modo tale da rendere necessaria l’elaborazione di una strategia di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste.

6I lupi devono essere abbattuti lontano dal branco e, nella misura del possibile, nelle immediate vicinanze di insediamenti o di mandrie di animali da reddito.

Art. 4c Regolazione dei cigni reali

La regolazione dei cigni reali avviene attraverso interventi nei nidi o nelle covate. Se queste misure non sono sufficienti, i Cantoni possono autorizzare abbattimenti.

Art. 4d Aiuti finanziari per i Cantoni

1L’importo degli aiuti finanziari per la sorveglianza e l’esecuzione di misure per la gestione di stambecchi, lupi e cigni reali è concordato tra l’UFAM e i Cantoni interessati. È calcolato:

a. nel caso degli stambecchi, a seconda del numero di colonie nonché del numero di animali per ogni colonia di oltre un anno di età;

b. nel caso dei lupi, a seconda del numero di branchi;

c. nel caso dei cigni reali, a seconda del numero di coppie nidificatrici.

3 RS 921.01