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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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f. l’installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;

g. altre misure efficaci dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-f non sono sufficienti o adeguate.

2L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi per la pianificazione cantonale delle misure di protezione nei corsi d’acqua in cui la libera attività dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti.

Art. 10e Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dalle

lontre

Per prevenire i danni causati dalle lontre negli impianti di piscicoltura o per la detenzione di pesci, l’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure:

a. l’installazione di recinzioni di protezione adeguate;

b. l’adozione di altre misure efficaci dei Cantoni, se l’installazione di recinzioni di protezione adeguate non è sufficiente o efficace.

Art. 10f Consulenza in materia di gestione di castori e lontre

L’UFAM incarica terzi di fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla gestione di castori e lontre nonché sulla prevenzione dei danni.

Art. 10g Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1La Confederazione partecipa ai costi dei seguenti danni causati dalla selvaggina:

a. grandi predatori e aquile reali: danni ad animali da reddito, fatta eccezione se hanno pascolato su superfici su cui, secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sui pagamenti diretti, non è ammesso il pascolo;

b. lontre: danni causati ai pesci negli impianti di piscicoltura e negli impianti per la detenzione di pesci;

c. castori: danni causati al bosco, alle colture agricole nonché alle costruzioni e agli impianti di cui all’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.

2La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina:

a. 80 per cento dei costi per i danni causati da grandi predatori;

b. 50 per cento dei costi per i danni causati da castori, lontre e aquile reali.

3I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni causati dalla selvaggina.

6 RS 910.13