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Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 24 pagine

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Allegato 2

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 23 aprile 20089 sulla protezione degli animali

Articolo 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame ufficiali di cui all’articolo 10b dell’ordinanza del 29 febbraio 19882 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei. La responsabilità per i cani da caccia di cui all’articolo 2a dell’ordinanza del 29 febbraio 198810 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di recupero e d’inseguimento di animali selvatici.

Allegato 2, tabella 2, Requisiti particolari, numero 13, secondo periodo

Per la tenuta in cattività per la caccia con il falcone si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 6bisdell’ordinanza del 29 febbraio 198811 sulla caccia; per la tenuta in cattività per l’esposizione si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.

2. Ordinanza del 30 settembre 199112 sulle bandite federali

Titolo

Ordinanza sulle aree di protezione della fauna selvatica (OAPFS)

Sostituzione di un’espressione

Nell’intero atto normativo l’espressione «bandita» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i relativi adeguamenti grammaticali.

Art. 2 cpv. 2 lett. c

2L’inventario federale delle aree federali di protezione della fauna selvatica (inventario) comprende per ogni area di protezione:

9 RS 455.1

10 RS 922.01

11 RS 922.01

12 RS 922.31