Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine

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4.3 Limitare il numero di esecuzioni (art. 64a cpv. 2)

4.3.1 Partecipanti favorevoli a consentire agli assicuratori di richiedere al massimo quattro esecuzioni per assicurato all’anno

Cinque Cantoni (BL, BS, NE, TI, UR), PLR, UDC, KdSZ, CSP, DCS e SVRCA sostengono la proposta di limitare a quattro volte all’anno le esecuzioni.

4.3.2 Partecipanti favorevoli a limitare il numero di esecuzioni, ma al massimo a due all’anno

CDS, 18 Cantoni (AG, AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH), I Verdi, PSS, USS, FRC, UM-AM, COSAS, VUA, Alternative Liste ZH sono d’accordo di limitare il numero delle esecuzioni. Tuttavia, ritengono che gli assicuratori dovrebbero poter escutere un assicurato non più di due volte all’anno.

BE propone di porre un limite massimo di esecuzioni per persona e non per assicuratore.

TG propone di porre un limite massimo di esecuzioni per debitore e per assicuratore. Nei casi in cui un debitore può essere escusso da più assicuratori (p. es. se un figlio e i genitori sono affiliati a diversi assicuratori) non ci si può attendere che questi faccia valere da sé di essere già oggetto di un’esecuzione da parte di un altro assicuratore.

L’UM-AM propone di riferire il limite massimo di esecuzioni alla famiglia e non alla singola persona.

4.3.3 Partecipanti contrari a una limitazione

Secondo Santésuisse e Groupe Mutuel la maggior parte degli assicuratori già oggi raggruppa i crediti in arretrato e richiede l’esecuzione quattro volte all’anno. Gli assicuratori devono anticipare le spese di esecuzione e, di norma, assumersi il 15 per cento del credito riconosciuto nell’attestato di carenza di beni. Pertanto, è nel loro interesse contenere al massimo le spese di esecuzione. La disposizione provoca inoltre costi amministrativi supplementari agli assicuratori. Essa rappresenta un’ingerenza non necessaria nell’autonomia degli assicuratori e va pertanto respinta.

Anche l’USAM è contraria a penalizzare gli assicuratori rispetto ad altri creditori.

MFÄF teme che una limitazione indebolisca la responsabilità personale degli assicurati.

Curafutura non si è pronunciata su questo punto.

4.3.4 Altre proposte e osservazioni

Diversi partecipanti propongono di includere anche la partecipazione ai costi.

SG ritiene positivo che i Cantoni possano continuare a richiedere agli assicuratori di essere informati sugli assicurati oggetto di un’esecuzione. In tal modo il Cantone può contattare tempestivamente e accompagnare gli assicurati morosi nel senso di una gestione di casi (case management) su base volontaria.

I Verdi, UM-AM, Caritas-CH, CSP e DCS propongono di limitare gli emolumenti degli assicuratori, ritenendoli spesso sproporzionati.

La Conferenza degli ufficiali d’esecuzione rileva che gli assicurati, oltre alle spese di esecuzione, devono pagare le spese per solleciti. Se un assicuratore incarica una società di riscossione oppure cede il credito a una tale società, ne risultano ulteriori costi.

TG propone di modificare in tutto articolo 64a il termine «assicurato» in «debitore» per chiarire che i minorenni non possono essere escussi.