Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

ZG parte dal principio che tutti i crediti debbano essere ceduti al Cantone. A tale scopo il 3 per cento sarebbe una quota equa.

BL rileva che tra il 2012 e il 2017 aveva concordato con Santésuisse che gli assicuratori affiliati avrebbero potuto cedergli gli attestati di carenza di beni al 92 per cento dei crediti corrispondenti. L’esperienza ha però mostrato che con la riscossione da parte del Cantone l’utile generato è stato insufficiente. Con le nuove disposizioni di legge i costi amministrativi e il rischio finanziario si ridurrebbero.

La CDS e 14 Cantoni (AI, BE, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SO, TG, UR, VS, ZH) vogliono inoltre che il Cantone possa decidere a seconda dell’esecuzione se farsi cedere l’attestato di carenza di beni.

BS chiede che questa possibilità di acquisire singoli casi sia consentita non soltanto in occasione dei rendiconti di fine anno tra assicuratori e Cantoni, ma anche in qualsiasi momento successivo. BS propone la seguente integrazione:

«Se il Cantone assume un ulteriore 5 per cento di singoli crediti o di tutti i crediti che l’assicuratore gli ha comunicato ai sensi del capoverso 3, l’assicuratore gli cede questi crediti. …»

4.5.4 Proposte di modifica del capoverso 5 da parte di assicuratori e altri partecipanti

Curafutura, Santésuisse, Groupe Mutuel, UM-AM e USAM propongono una normativa unitaria a livello nazionale che consenta di trattare gli assicurati su un piede di parità. Un disciplinamento opzionale comporterebbe costi amministrativi supplementari.

Santésuisse rileva che se i Cantoni potessero scegliere, la loro scelta dovrebbe valere per un determinato periodo. Se i Cantoni potessero cambiare ogni anno, ne risulterebbero oneri amministrativi ancora più grandi.

Curafutura, Santésuisse, Groupe Mutuel e USAM propongono inoltre di fissare la quota per l’assunzione dei crediti al 92 per cento.

Santésuisse rileva che soltanto in tal modo potrebbero essere compensate le perdite causate dalla gestione degli attestati di carenza di beni. In effetti un attestato di carenza di beni, oltre al credito principale, alle spese di esecuzione e agli interessi, comporta anche spese per i solleciti di pagamento e per la riscossione, che rispetto alla situazione vigente sarebbero anch’esse a carico dell’assicuratore.

Curafutura chiede che il Cantone rimborsi all’assicuratore anche l’85 per cento delle spese per solleciti di pagamento. Secondo il diritto vigente l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è composto di premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione. Le spese per i solleciti di pagamento, che in media rappresentano un quinto dell’importo complessivo, non sono comprese. Tali spese rappresentano un’indennità per prestazioni secondo il principio di causalità. Senza spese per solleciti di pagamento gli oneri per la riscossione dovrebbero essere coperti con un supplemento di premio, che penalizzerebbe ulteriormente gli assicurati che ottemperano regolarmente all’obbligo di pagamento del premio.

Groupe Mutuel e USAM propongono inoltre che i Cantoni assumano tutti i crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

Alternative Liste ZH e VUA propongono che il Cantone si faccia carico dei crediti in arretrato al 100 per cento.

Triangel propone di vietare ai Cantoni di lasciare questa decisione ai Comuni. Inoltre, i Cantoni che tengono un elenco degli assicurati morosi dovrebbero essere obbligati ad applicare il capoverso 5.