Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine
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4.5.5 Altre proposte e osservazioni
Nonostante disposizioni di altro tenore (art. 105b cpv. 1 OAMal), TG continua a constatare che i crediti LAMal e LCA sono gestiti contemporaneamente e pertanto riportati nel medesimo attestato di carenza di beni. Sollecitati in tal senso da TG, gli assicuratori hanno risposto che questo va a vantaggio del debitore, poiché in tal modo è possibile risparmiare ulteriori spese di esecuzione. Al Cantone è addebitato soltanto l’85 per cento delle posizioni secondo l’articolo 64a capoverso 3 LAMal. Con l’introduzione della disposizione di un possibile cambiamento di creditore sorgono problemi se un attestato di carenza di beni riporta allo stesso tempo crediti della LAMal e della LCA. Occorre pertanto stabilire perlomeno nelle spiegazioni che un’esecuzione di premi e partecipazioni ai costi deve essere assolutamente separata da altri crediti scoperti. Se del caso si deve esaminare se inserire nella LEF una disposizione in tal senso affinché gli uffici d’esecuzione dispongano di una base legale per respingere a priori domande d’esecuzione non corrette.
TG rileva che in un attestato di carenza di beni sono sempre riportati anche emolumenti interni dell’assicuratore (spese per solleciti ecc.). Presuppone che in caso di cambiamento di creditore debbano essere pagati in proporzione dal Cantone. Anche per questa ragione la quota deve restare all’85 per cento. In alternativa sarebbe possibile precisare nella legge che gli emolumenti degli assicuratori non ricadono sotto l’articolo 64a LAMal. Secondo TG questa opzione è preferibile, perché garantirebbe la certezza del diritto e l’uguaglianza giuridica tra gli assicuratori.
TG osserva che secondo l’articolo 105f capoverso 1 OAMal i Cantoni sono informati sull’evoluzione degli attestati di carenza di beni entro due settimane dalla fine di ogni trimestre. Gli assicuratori devono trasmettere all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l’anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Se, a seguito di una cessione, un Cantone deve anche assumersi una quota degli emolumenti interni, l’importo secondo il capoverso 4 sarà differente da quello del capoverso 5. È pertanto assolutamente necessario stabilire in quale periodo un Cantone può decidere se un cambiamento di creditore possa avere luogo oppure no.
TG propone la seguente integrazione: «Il Cantone può chiedere agli assicuratori entro il 15 febbraio dell’anno seguente di cedergli singoli crediti o tutti i crediti oggetto di una comunicazione secondo il capoverso 3 [...]»
Curafutura ritiene positivo che, quando il Cantone si fa cedere gli attestati di carenza di beni, gli assicurati possono cambiare assicurazione.
Curafutura, Santésuisse, Groupe Mutuel e USAM chiedono inoltre di disciplinare i pagamenti da riduzioni di credito conseguenti a riduzioni dei premi o da correzioni conseguenti a cambiamenti di contratto retroattivi.
VD presenta una proposta di tecnica legislativa: lasciare immutati i capoversi 4 e 5 e introdurre un nuovo capoverso 5bis.
4.6 Divieto di cambiare assicuratore (art. 64a cpv. 6)
4.6.1 Proposte di modifica del capoverso 6
La CDS, diversi Cantoni, Santésuisse e altri partecipanti sono favorevoli alla precisazione proposta (il credito può essere pagato anche da parenti o da altri). Diversi di questi partecipanti propongono di definire con più precisione il divieto di cambiare assicuratore nel caso di premi di minorenni non pagati: i genitori non devono poter cambiare assicuratore se non hanno pagato i premi e le partecipazioni ai costi per il figlio.