Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

4.4 Art. 64a cpv. 4

4.4.1 Partecipanti favorevoli a stralciare il capoverso 4

GL è assolutamente convinto che la Confederazione debba farsi cedere gli attestati di carenza di beni. Poiché spetta alla Confederazione organizzare l’assicurazione malattie e vigilare sui singoli assicuratori, un tale disciplinamento sarebbe in particolare maggiormente conforme al principio costituzionale dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 3 Cost.) rispetto alla situazione attuale.

Secondo BE è sensato che i necessari interventi concernenti l’articolo 64a avvengano a livello federale, altrimenti ne risulterebbe un impianto normativo poco trasparente tra Cantoni e assicuratori malattie. Il fatto che i Cantoni paghino e la Confederazione disciplini non è tuttavia conforme al principio dell’equivalenza fiscale. Il finanziamento dei premi deve pertanto essere riesaminato globalmente. La Confederazione deve stralciare la disposizione sull’assunzione degli attestati di carenza di beni oppure accollarsi i premi arretrati.

JU ritiene opportuno che la Confederazione si assuma almeno una parte degli arretrati.

La CDS si chiede se la Confederazione debba assumersi le spese per gli attestati di carenza di beni secondo l’articolo 64a, visto che essa prevede di disciplinare in modo nuovo tale articolo e che l’UFSP vigila sugli assicuratori. In tal modo si terrebbe meglio conto del principio dell’equivalenza fiscale.

Curafutura, Santésuisse, Alternative Liste ZH, CSP, KdSZ, Caritas-CH, UM-AM e VUA propongono di stralciare il capoverso 4. Gli attestati di carenza di beni dovrebbero essere gestiti unicamente dai Cantoni. Una soluzione unitaria agevolerebbe i processi degli assicuratori. La DCS rileva che attualmente gli assicuratori non possono lasciare il loro credito dopo un pagamento parziale, perché sono tenuti a rimborsare il Cantone.

La KdSZ sostiene che non è possibile rivedere seriamente la conservazione degli attestati di carenza di beni da parte degli assicuratori.

PSS, CSP, Caritas-CH, MFÄF deplorano che l’assicuratore debba trasmettere al Cantone soltanto il 50 per cento dei pagamenti arretrati, mentre può recuperare fino al 135 per cento dei crediti.

4.4.2 Partecipanti favorevoli a modificare il capoverso 4

Obbligo degli assicuratori di gestire gli attestati di carenza di beni

La CDS e 9 Catoni (AI, BE, BS, FR, GL, LU, NW, UR, ZG) propongono di obbligare gli assicuratori a gestire gli attestati di carenza di beni, completando il capoverso 4 nel modo seguente:

«…. L’assicuratore conserva e gestisce gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. ….»

BS propone la seguente formulazione: «L’assicuratore gestisce gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli».

Quest’obbligo andrebbe attuato a livello di ordinanza (OAMal), ad esempio imponendo agli assicuratori di sottoporre all’UFSP per conoscenza e/o per approvazione le loro normative interne in materia di riscossione (con una gestione interna o esterna degli attestati di carenza di beni). Inoltre, l’ordinanza potrebbe prevedere che con il controllo dei rendiconti sugli attestati di carenza di beni gli uffici di revisione degli assicuratori attestino ogni anno ai Cantoni che tali attestati sono gestiti attivamente.

Considerare le spese degli assicuratori per i solleciti e la riscossione

Santésuisse rileva che i Catoni non partecipano alla copertura delle spese degli assicuratori per i solleciti di pagamento non pagati e per la riscossione. Pertanto, qualora il capoverso 4