Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine
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supplemento del tre per cento non sarebbe giustificato. In tal caso si dovrebbe rinunciare a un supplemento.
Curafutura rileva che indipendentemente dal fatto che i Cantoni possano scegliere la procedura o che la procedura sia identica per tutti i Cantoni, questo deve valere soltanto per i casi futuri a decorrere dall’entrata in vigore. Per gli attestati di carenza di beni del passato si continua ad applicare l’attuale procedura, perché tali casi sono gestiti dagli assicuratori. Un trasferimento dei «vecchi» casi non sarebbe vantaggioso né per i clienti né per i Cantoni (p. es. a seguito di piani di pagamento rateale in corso).
Santésuisse e Groupe Mutuel si oppongono a questo capoverso. La sua applicazione sarebbe onerosa per gli assicuratori e i Cantoni.
Santésuisse rileva che gli importi che finora non erano contabilizzati sull’attestato di carenza di beni come rimborsabili, ora dovranno esserlo (85% + 3%). L’ammontare della differenza (il restante 12%) deve essere interamente annullato. Se sono già stati effettuati pagamenti rateali sull’attestato, occorre calcolare l’importo restante. Dovrebbero inoltre essere sciolte le convenzioni di pagamento stipulate. Che cosa succede inoltre con i crediti riportati negli attestati di carenza di beni oggetto di un’esecuzione? Il Cantone corre anche il pericolo di ricevere attestati di persone defunte.
I Cantoni e gli assicuratori dovrebbero poter concordare che l’assicuratore cede al Cantone un credito anteriore all’entrata in vigore. Il Cantone dovrà indennizzare l’assicuratore in modo adeguato. Entrambi potranno in tal modo garantire che le rispettive spese amministrative restino ragionevoli.
Il Groupe Mutuel rileva che non è stata prevista alcuna limitazione temporale. I Cantoni potrebbero pertanto richiedere una cessione sull’arco di 20 anni. La maggior parte degli attestati di carenza di beni sono in forma cartacea, e sarebbe pertanto necessario trasferire molti documenti. Vi sono problemi con gli attestati di carenza di beni che sono stati rimborsati parzialmente (calcolo dei crediti in arretrato) o che sono stati ceduti a società di riscossione (parità di trattamento tra gli assicurati).
4.11.2 Partecipanti favorevoli a questo capoverso
BS è favorevole a questo capoverso, secondo il quale è consentito il cambiamento di cassa malati anche nel caso di attestati di carenza di beni rilasciati prima dell’entrata in vigore della revisione. Che il Cantone possa assumere tali attestati a un prezzo inferiore rispetto agli attestati futuri è da considerarsi oggettivamente ragionevole visti i rischi di riscossione più elevati: in molti casi di vecchi debiti è forse opportuna una cancellazione per non mettere in pericolo l’indipendenza finanziaria del debitore.
DCS e CSP sono favorevoli a questo capoverso. Suggeriscono di stabilire che, dopo la cessione, la persona assicurata possa di nuovo cambiare assicuratore.
4.11.3 Partecipanti che vorrebbero modificare questo capoverso
Santésuisse rileva che un assicuratore e un Cantone dovrebbero poter negoziare una cessione; propone pertanto la seguente modifica:
I Cantoni e gli assicuratori possono concordare il trasferimento al Cantone di crediti sorti prima dell’entrata in vigore della modifica del ... . Il Cantone indennizza adeguatamente l’assicuratore. Il Cantone informa l’assicurato della cessione.
4.12 Disposizione transitoria concernente i giovani adulti (cpv. 2)
CDS, BE, FR, GL, VS e Santésuisse ritengono che il disciplinamento proposto sia adeguato. Curafutura non si è pronunciata.
ZG propone un aggiustamento linguistico.