Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine
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non fosse stralciato, gli assicuratori dovrebbero rimborsare al Cantone al massimo il 50 per cento dell’importo di cui questi si è fatto carico. Santésuisse propone di completare il capoverso 4 come segue: …. Non appena il debito è stato saldato in tutto o in parte all’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto, tuttavia al massimo il 50 per cento dei crediti secondo il capoverso 3.
L’USAM chiede modifiche che gli assicuratori propongono per il capoverso 5: sono pertanto illustrate di seguito nel paragrafo relativo a quel capoverso.
4.4.3 Altre proposte e osservazioni
Qualora il capoverso 4 non fosse stralciato, KdSZ propone quanto segue:
obbligare gli assicuratori a trasmettere al Cantone copia di ogni attestato di carenza di beni
e copia della relativa domanda d’esecuzione; in tal modo un Cantone può verificare gli importi;
vietare agli assicuratori di affidare la riscossione di crediti a terzi o di cedere crediti a terzi,
poiché le società di riscossione addebitano in aggiunta ai crediti ulteriori spese discutibili; anche Alternative Liste ZH presenta una proposta in tal senso.
4.5 Cessione al Cantone dei crediti per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni (art. 64a cpv. 5)
4.5.1 Partecipanti favorevoli al capoverso 5
GE, SZ, PLR e UDC valutano positivamente la norma proposta.
Il PSS la ritiene sensata perché consente agli assicurati di cambiare la forma assicurativa e l’assicuratore. Comprende la proposta della CDS di lasciare la scelta ai Cantoni.
Secondo la DCS con questo disciplinamento gli assicuratori potranno negoziare meglio le rate.
4.5.2 Partecipanti favorevoli a stralciare il capoverso 5
I Verdi e USS vogliono obbligare i Cantoni a sostenere e accompagnare le persone in questione. Queste non devono essere vessate amministrativamente e finanziariamente dai Cantoni.
MFÄF è contraria a questo principio, perché vanificherebbe la responsabilità personale degli assicuratori e degli assicurati.
4.5.3 Proposte di modifica del capoverso 5 da parte dei Cantoni
Secondo la CDS, COSAS e 14 Cantoni (AG, AI, AR, BE, GR, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, ZG, ZH) è positivo che i Cantoni abbiano la possibilità di ottenere se necessario gli attestati di carenza di beni, in modo tale che gli assicurati possano trasferirsi a un altro assicuratore più economico.
La CDS e 18 Cantoni (AG, AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TI, UR, VD, ZH) rilevano tuttavia che con l’assunzione dell’85 per cento si riduce il rischio del creditore. Pertanto, i Cantoni dovrebbero assumere gli attestati di carenza di beni senza supplemento.
Secondo AI, BE, UR, VD se proprio i Cantoni devono pagare un supplemento, che sia del 3 per cento.