Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 31 pagine
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curatore, ma all’assicurato o al suo rappresentante. In tal modo la soluzione considerata risponderebbe meglio alle esigenze dell’assicurato, considerato che i modelli alternativi prevedono limiti e sanzioni molto diversi.
mfe ritiene che il trasferimento di un assicurato in un’assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni debba avvenire su base volontaria. Propone invece che le persone con debiti sui premi possano essere tenute ad assicurarsi presso assicurazioni con premi più bassi, ma senza scelta limitata del fornitore di prestazioni.
4.9 Deroga al divieto di cambiare assicuratore per i giovani adulti (art. 64a cpv. 7ter)
La CDS, diversi Cantoni, Curafutura, Santésuisse e UM-AM propongono di precisare il divieto di cambiare assicuratore nel caso di premi per minorenni non pagati. Essi concordano che i pagamenti in arretrato accumulati prima del conseguimento della maggiore età non debbano impedire ai giovani adulti di cambiare assicurazione e modello di assicurazione.
4.10 Scambio dei dati (Art. 64a cpv. 7quater e 8)
La CDS e tutti i Cantoni appoggiano l’idea che Cantoni e assicuratori siano obbligati a scambiarsi i dati secondo l’articolo 64a LAMal sulla base di uno standard uniforme, analogamente a quanto avviene già con successo con lo scambio di dati concernenti la riduzione dei premi secondo l’articolo 65 capoverso 2 LAMal. Santésuisse e CDS hanno instaurato (su base volontaria) un tale scambio di dati già nel 2017.
L’USAM, Santésuisse e il Groupe Mutuel propongono di precisare che i dati devono essere scambiati per via elettronica. Curafutura non si è pronunciata.
Caritas-CH suggerisce di utilizzare lo scambio di dati anche per rilevare e impedire le doppie assicurazioni e di conseguenza per disciplinarle. Lo scambio di dati deve tuttavia essere limitato alle informazioni strettamente necessarie3.
4.11 Disposizione transitoria sulle cessioni (cpv. 1)
4.11.1 Partecipanti che auspicano lo stralcio di questo capoverso
CDS e 11 Cantoni (AI, BE, FR, GL, GR, LU, JU, NW, SO, VD, VS) propongono che gli assicuratori cedano ai Cantoni i crediti per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni dietro rimborso dell’85 per cento del loro valore. In tal modo questo capoverso diventerebbe superfluo.
ZG e USAM propongono che i Cantoni possano assumere i crediti per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni rispettivamente all’88 per cento e al 92 per cento. In tal modo questo capoverso diventerebbe superfluo.
TG rileva che i Cantoni accreditano agli assicuratori l’85 per cento di premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese di esecuzione non pagati. Inoltre, gli attestati di carenza di beni riportano anche le spese per gli emolumenti interni. Affinché possa avvenire un cambio di creditore è necessario chiarire che ne è di queste spese. Se gli assicuratori avessero diritto a ottenere dai Cantoni il rimborso secondo la quota prevista anche di queste spese, il
3Osservazione dell’UFSP: il Consiglio federale ho posto in vigore per il 1° gennaio 2021 una modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. L’istituzione comune LAMal può ora comunicare agli assicuratori se gli assicurati hanno una doppia assicurazione. In tal modo gli assicuratori possono esaminare i rapporti assicurativi e concludere quelli illegali.