Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine
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Per garantire la situazione finanziaria e la capacità dell’AD ed evitare a datori di lavoro e lavoratori un onere derivante dall’aumento dei contributi salariali, il finanziamento supplementare della Confederazione deve essere attuato prima della fine del 2020 (prima dell’attivazione del meccanismo di freno all’indebitamento). Le previste modifiche di legge costituiscono il riferimento normativo del finanziamento supplementare. Un’attuazione tempestiva richiede pertanto l’entrata in vigore immediata di queste modifiche di legge dopo l’approvazione del Parlamento nella sessione autunnale 2020.
La validità delle leggi federali dichiarate urgenti va limitata ai sensi dell’articolo 165 capoverso 1 Cost. La modifica di legge urgente sarà pertanto valida sino al 31 dicembre 2022. Si presuppone che l’AD sia in grado entro la fine del primo semestre 2021 di formulare una previsione sul debito atteso per fine 2021. A seconda della previsione va richiesto un finanziamento supplementare in base al capoverso 3.
Coordinamento con modifiche di legge in corso
Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio e l’avamprogetto concernenti una nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)13. L’avamprogetto è stato approvato nella sessione estiva 2020 da entrambe le Camere. Il contenuto di questo progetto prevede l’introduzione dell’articolo 90a capoverso 2 LADI.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
In base all’articolo 90a LADI la partecipazione della Confederazione ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il che equivale a un importo di oltre 500 milioni di franchi all’anno.
La presente modifica di legge consente alla Confederazione di erogare nel 2020 una partecipazione supplementare pari ai costi dell’ILR per i periodi di conteggio da gennaio a dicembre 2020. I costi dell’ILR per il 2020 vengono stimati a un massimo di 12,2 miliardi di franchi (ultimo aggiornamento: giugno 2020). Sulla base dell’articolo 8 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e del credito approvato dalle Camere federali nel quadro del credito aggiuntivo I al preventivo 2020 la Confederazione ha già erogato all’AD una partecipazione supplementare di sei miliardi di franchi. La presente modifica di legge comporterà secondo le stime attuali un conseguente aggravio per la Confederazione che potrebbe raggiungere i 6,2 miliardi di franchi. La Camere federali hanno approvato nella sessione estiva 2020 un relativo credito aggiuntivo per 14,2 miliardi di franchi. Questa cifra va intesa come importo massimo. I contributi saranno erogati al fondo dell’AD dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge e in funzione delle effettive esigenze. Come già riportato al capitolo 3.3 le conseguenze finanziarie potranno essere quantificate con precisione solo nell’estate 2021.
13 FF 2019 8251