Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine
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In concomitanza con la terza revisione della LADI5, nel 2003 è stato introdotto un nuovo sistema di finanziamento che punta a un equilibro di entrate e uscite attraverso un ciclo congiunturale. Alla luce della notevole interdipendenza fra le spese dell’AD e il numero di disoccupati e di conseguenza la situazione del mercato del lavoro, il conto dell’AD si riequilibra solamente a lungo termine, alla fine di un ciclo congiunturale. Il finanziamento ordinario dell’AD viene pertanto garantito sulla base di un numero medio (vale a dire congiunturalmente neutro) di disoccupati. Con la quarta revisione della legge6, entrata in vigore il 1° aprile 2011, questo numero è stato ridefinito per consentire all’assicurazione di raggiungere sul lungo periodo un equilibrio finanziario. Attualmente corrisponde a circa 130 000 disoccupati, pari a un tasso di disoccupazione del 2,8 per cento. Nelle fasi di crescita della congiuntura non viene raggiunto, in quelle di una sua flessione è invece superiore. Una fase congiunturale favorevole serve all’AD a costituire riserve da utilizzare per le prestazioni destinate ai suoi beneficiari in periodi di congiuntura negativa. Quando l’economia rallenta l’AD può accumulare debiti che deve poi estinguere in una fase congiunturale positiva.
L’AD è soggetta al freno all’indebitamento. Secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, se, alla fine dell’anno il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale deve presentare, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Il limite di debito per il 2020 è di circa otto miliardi di franchi (2,5 % di 319 miliardi di franchi, equivalente a 7,98 miliardi). Inoltre il Consiglio federale deve aumentare dapprima l’aliquota di contribuzione di 0,3 punti percentuali al massimo e sottoporre all’obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Questo contributo di solidarietà viene prelevato già attualmente. L’aumento dell’aliquota di contribuzione dovrebbe avvenire già il 1° gennaio 2021, dato che in caso di modifica di una deduzione salariale i sistemi di conteggio dei salari dei datori di lavoro e il sistema di conteggio dell’AD devono essere adeguati in tempo utile tramite le casse di compensazione dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). È il motivo per cui le modifiche alle deduzioni percentuali dal salario entrano sempre in vigore il 1° gennaio e sono successivamente valide l’anno successivo. Questa procedura è la più semplice sia per l’azienda sia per le casse di compensazione dell’AVS.
L’aumento dell’aliquota di contribuzione riguarda in ugual misura datori di lavoro e lavoratori. Un aumento di 0,1 punti percentuali (0,05 per il datore di lavoro e 0,05 per il lavoratore) apporterebbe all’AD circa 320 milioni di franchi di entrate supplementari (calcolo sulla base delle entrate dell’AD nel 20197). L’aumento massimo consentito dalla legge di 0,3 punti percentuali al 2,5 per cento (0,15 per il datore di lavoro e 0,15 per il lavoratore) comporterebbe entrate supplementari per circa 960 milioni di franchi. L’aumento dei contributi salariali va effettuato dal Consiglio federale prima di elaborare un progetto di finanziamento.
L’AD ha in linea di massima la possibilità di ricevere mutui dalla Confederazione, qualora la situazione della sua liquidità lo richieda, anche se il limite di debito è
5 RU 2003 1728, FF 2001 2245
6 RU 2011 1167, FF 2008 7733
7 https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-78715.html