Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine

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superato. Questo limite stabilito per legge è rilevante unicamente ai fini del freno all’indebitamento. La Confederazione risp. l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) possono accordare all’AD, a prescindere, mutui a interesse. Il calcolo del limite di debito previsto per legge si basa sui debiti presenti a fine anno. Uno sforamento temporaneo nel corso dell’anno del limite di debito non attiva il meccanismo del freno all’indebitamento.

Analogamente al limite di debito per l’AD è previsto anche un limite di capitale proprio, calcolato con un metodo comparabile a quello del limite di debito. Il limite di capitale proprio corrisponde, dedotto il capitale d’esercizio necessario alla gestione di due miliardi di franchi, al 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Per il 2020 questo limite è fissato a circa 10 miliardi di franchi (2,5 % di 319 miliardi di franchi, pari a 7,98 miliardi di franchi al netto dei due miliardi del capitale d’esercizio). Se questo limite viene raggiunto, in base all’articolo 90c capoverso 2 LADI il Consiglio federale è tenuto a ridurre, entro un anno, le aliquote di contribuzione e, nella stessa proporzione, la partecipazione dei Cantoni. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione.

Il capitale d’esercizio necessario per la gestione è di circa due miliardi di franchi. Questo capitale deve consentire all’AD di onorare i suoi impegni correnti. Senza, l’AD sarebbe costretta ad assumere debiti pari a questo importo per coprire i suoi bisogni di liquidità pur disponendo, dal profilo contabile, di un capitale proprio.

Con un limite di capitale proprio e di debito di circa 8 miliardi di franchi l’AD ha un margine di manovra complessivo di 16 miliardi di franchi prima che debbano essere presi provvedimenti per assicurare il suo finanziamento. All’interno di questa fascia l’AD può assumere il ruolo di stabilizzatore congiunturale. Attualmente tuttavia non ne può usufruire, non essendo stato ancora possibile costituire capitale proprio dal momento dell’indebitamento.

1.2.3 Situazione finanziaria dell’assicurazione contro la disoccupazione

I divieti e le disposizioni decisi dal Consiglio federale hanno determinato direttamente un notevole aumento delle uscite per l’ILR, cui si sono aggiunte maggiori spese derivanti dall’estensione delle prestazioni previste dall’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base all’attuale piano finanziario dell’AD, i soli costi per l’ILR potranno raggiungere i 12,2 miliardi di franchi.

Valutare l’evoluzione della quota di disoccupati e delle relative uscite per l’ID è difficile. Le uscite per l’ID sono stimate per il 2020 a otto miliardi di franchi. Le sole uscite relative alle 120 indennità giornaliere supplementari disposte nel quadro dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione dovrebbero ammontare nel 2020 a 3,6 miliardi di franchi.

Le misure per combattere il COVID-19 e le misure di accompagnamento del Consiglio federale avranno presumibilmente effetti persistenti sulla stabilità finanziaria dell’AD che, pur non essendo possibile precisare in dettaglio al momento attuale, si ripercuoteranno in modo negativo e durevole sul piano finanziario, come il citato prolungamento delle indennità giornaliere. Alla luce di una ripresa economica