Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine
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5.5 Altre ripercussioni
La presente ordinanza non ha altre ripercussioni dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati, le regioni di montagna, l’economia, la società e l’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa in primo luogo sugli articoli 114 capoverso 1 e 4 Cost. Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di AD. Il capoverso 4 prevede che in caso di circostanze straordinarie Confederazione e Cantoni possano erogare all’AD prestazioni finanziarie.
L’articolo 165 Cost. conferisce al Parlamento la facoltà di dichiarare urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non può essere ritardata. La legge sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non si ripercuote sulla convenzione n. 168 dell’OIL concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione14, ratificata dalla Svizzera il 17 ottobre 1990. Non incide nemmeno sulla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)15 né sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)16, in base al quale la Svizzera adotta disposizioni equivalenti alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/200417 e n. 987/200918.
14 RS 0.822.726.8
15 RS 0.632.31
16 RS 0.142.112.681
17Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’Allegato II ALC (RS 0.142.112.681), rispettivamente
dell’Appendice 2 dell’Allegato K AELS (RS 0.632.31). A titolo informativo, una
versione consolidata (non vincolante) del regolamento è pubblicata in
RS 0.831.109.268.1.
18Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la
Svizzera ai sensi dell’Allegato II ALC (RS 0.142.112.681), rispettivamente
dell’Appendice 2 dell’Allegato K AELS (RS 0.632.31). A titolo informativo, una
versione consolidata (non vincolante) del regolamento è pubblicata in