Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine
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sul mercato del lavoro determinate dal COVID-19. La condizione per un ulteriore finanziamento supplementare nel 2021 è che per la fine dell’anno l’indebitamento superi il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
Un debito superiore al 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione previsto al capoverso 3 attiva il meccanismo di freno all’indebitamento stabilito dall’articolo 90c capoverso 1 LADI. Un ulteriore finanziamento per il 2021 servirebbe pertanto ancora una volta a evitare le conseguenze del superamento del debito definite all’articolo 90c capoverso 1 LADI. In caso di superamento del debito il Consiglio federale è tenuto ad aumentare i contributi salariali per l’AD e a presentare, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento dell’AD.
Il progetto prevede esplicitamente un presumibile superamento del debito per la fine del 2021 affinché la Confederazione possa erogare un contributo straordinario supplementare per il 2021. Si presuppone che l’AD sia in grado entro la fine del primo semestre 2021 di formulare una previsione sul debito atteso per fine 2021. A seconda della previsione va richiesto un finanziamento supplementare in base al capoverso 3. Il Consiglio federale può decidere, in caso di presumibile superamento, un ulteriore finanziamento supplementare. La richiesta va presentata al Parlamento tramite un credito aggiuntivo. Nel capoverso 3 l’articolo è stato volutamente formulato come disposizione potestativa. Consiglio federale e Parlamento hanno pertanto la possibilità, sulla base della situazione delle finanze della Confederazione e dell’AD, di decidere in merito a un eventuale finanziamento supplementare.
Il capoverso 3 prevede inoltre la presenza di un nesso fra superamento presumibile del limite di debito ed epidemia COVID-19. L’articolo 114 capoverso 4 Cost. consente a Confederazione e Cantoni di erogare prestazioni finanziarie supplementari all’AD in caso di «circostanze straordinarie». Queste circostanze straordinarie vengono sancite nel testo di legge con il riferimento all’epidemia COVID-19. La menzione del COVID-19 va interpretata come condizione di fatto e non come presupposto. Ciò significa che in questo contesto non vanno verificati o soddisfatti ulteriori criteri.
Entrata in vigore e validità
L’articolo 165 Cost. conferisce al Parlamento la facoltà di dichiarare urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non può essere ritardata. L’urgenza deve essere di natura oggettiva e temporale, devono pertanto incombere danni non reversibili qualora le legge non possa essere immediatamente applicabile.
Le misure per combattere il COVID-19 hanno determinato un aumento assai notevole delle uscite dell’AD. In base all’attuale piano finanziario dell’AD, i soli costi per l’ILR potranno raggiungere i 12,2 miliardi di franchi. Il fondo dell’AD dovrebbe pertanto presentare un debito superiore a otto miliardi per fine 2020. A questo punto scatterebbe il meccanismo di freno all’indebitamento secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, con la conseguenza che il Consiglio federale dovrebbe aumentare i contributi salariali per il 1° gennaio 2021 e avviare entro un anno una riforma di legge per la stabilizzazione finanziaria dell’AD.